Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17980 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17980 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BREME il 27/08/1959
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 15 novembre 2024, di conferma, in punto di responsabilità, della sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo in data 8 febbraio 2023, con la quale è stata condannata per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c, 2-bis e 2-sexies cod. strada;
letta la memoria del 13 marzo 2025, che la ricorrente propone ex art. 611 cod. proc. pen.;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di responsabilità (in relazione allo stato di ebbrezza), è inammissibile, in quanto costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati la Corte, infatti, ha ampiamente scrutinato l’analogo motivo di appello, segnalando le ragioni per le quali la ricostruzione proposta deve ritenersi del tutto inverosimile, anch in relazione ad elementi di natura oggettiva come il tasso rilevato ed i sintomi riscontrati e quelle per le quali i testimoni indicati dalla difesa debbono invece essere ritenut inattendibili (pp. 3 e 4 sentenza ricorsa);
posto che, secondo il costante insegnamento di legittimità, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269217-01);
ritenuto, pertanto, che le doglianze sono relative alla valutazione della prova ed alla ricostruzione del fatto, ovvero a profili riservati alla cognizione del giudice di mer e quindi non deducibili in sede di legittimità, in presenza di una motivazione congrua, che da conto dell’iter logico giuridico e delle ragioni sottese della decisione;
considerato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in ordine all’intervallo temporale fra la guida e la sottoposizione al test alcolemico, in presenza d un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa,
l
grava sull’imputato l’onere di dimostrare circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di gu l’espletamento dell’accertamento (Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, COGNOME, Rv. 271532; Sez. 4, n. 40722 del 09/09/2015, COGNOME, Rv. 264716 – 01; Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, COGNOME, Rv. 263725; più in generale, sull’onere incombente sulla difesa allorquando l’alcoltest risulti positivo, Sez. 4, n. 28887 del 11/06/2019, Cardinal Rv. 276570 – 01); d’altra parte, anche a voler ritenere che, in presenza di un certo intervallo di tempo tra condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test, si necessaria valutare la presenza di altri elementi indiziari (come sostenuto da Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Ciminari, Rv. 261573, ma in relazione ad una distanza di ore), il Collegio osserva che, nella specie, inequivoci sintomi di ubriachezza furono constatati dal personale intervenuto, e ciò appare in linea con le modalità dell’incidente, determinato dalla perdita di controllo dell’auto;
considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, per incidente stradale deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli, come nella specie (Sez. 4, n. 10000 del 28/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 7, ord. n. 5791 del 22/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, COGNOME, Rv. 275872 – 01, in relazione ad un motociclista che aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada; conf., Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, COGNOME, Rv. 264419 01, secondo cui è sufficiente che si verifichi l’urto del veicolo contro un ostacolo ovver la sua fuoriuscita dalla sede stradale);
ritenuto, pertanto, che l’aggravante dell’aver cagionato un incidente si ha anche nel caso di urto contro un ostacolo e persino in caso di fuoriuscita dalla sede stradale, non essendo richiesto che siano causati a danni a cose o a persone o comunque il coinvolgimento di terzi veicoli;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
Il C
Il Presidente