Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 604 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 604 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a in ECUADOR il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La torte di appello di Bologna, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza in data 28/2/2024, con la quale NOME, veniva condannato per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. b), 2 bis e 2 sexies, Cod.strada
L’imputato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, contestando che l’accertamento di responsabilità è stato effettuato solo sulla base di elementi sintomatici (primo motivo) e senza il riscontro di esami strumentali (secondo motivo). In tale contesto, sarebbe stata ravvisabile, al più, la violazione amministrativa di cui alla lettera a).
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’at impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
Con specifico riferimento al reato contestato, deve essere ribadito come questa Suprema Corte abbia avuto modo di precisare che, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione (così, tra le altre: Sez. 4, n. 35933 del 24/04/2019, COGNOME, Rv. 276674-01; Sez. 4, n. 25835 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276368-01; Sez. 4, n. 26562 del 26/05/2015, COGNOME, Rv. 26387601; Sez. 4, n. 22239 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259214-01).
Ne consegue, pertanto, che, anche in assenza di espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno congruamente individuato.
Nel caso in esame, i giudici del merito, ben individuato elementi sintomatici della guida in stato di ebbrezza superiori alla prima soglia di rilevanza penale: le dichiarazioni rese dal teste COGNOME il quale affermava che l’imputato al momento del fatto aveva gli occhi lucidi, un linguaggio sconnesso e c’era un forte odore di alcool nell’abitacolo; le dichiarazioni rese dall’imputato stesso che confermava di aver fatto uso delle sostanze alcoliche. È stata altresì valorizzata la dinamica del sinistro (l’appellante versava in condizioni tale da perdere il controllo del veicolo uscendo di strada, urtando un cartello pubblicitario e finendo la sua corsa ai margini di un piazzale privato contro un autocarro in sosta) e le condizioni in cui il medesimo si trovava al momento dell’intervento degli operatori, incapace di esprimere un linguaggio corretto e articolato.
Si tratta di una motivazione logica e congrua con cui, con tutta evidenza, il difensore del ricorrente non si confronta.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025