Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45508 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45508 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a RIETI il 06/06/1966
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Rieti del 23 dicembre 2023, con cui COGNOME era stata condannata alla pena di anni uno di arresto ed euro quattromila di ammenda, in ordine al reato di cui alli art. 186, comma 2, lett. c, 2 bis e 2 sexies, cod. strad., per aver guidato in stato di ebbrezza l’autovettura tg.ta CNO92GL, provocando incidente stradale, in orario notturno (esito accertamento 1,6 g/I); condotta tenuta in Rieti il 13 dicembre 2019, alle ore 23,50).
L’imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione della legge (art. 533 cod.proc.pen.) e l’illogicità e la manifesta insufficienza della motivazione, quanto alla prova che alla guida del mezzo si trovasse l’imputata, posto che al momento dell’arrivo della Polizia tutti i soggetti coinvolti erano fuori dalle auto.
Il difensore ha depositato memoria difensiva contestando il rilievo di inammissibilità relativo alla trattazione del procedimento dinanzi alla Settima sezione ed ha chiesto annullarsi la sentenza.
Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
Le due sentenze di merito costituiscono un doppio accertamento conforme, relativamente ai fatti posti a fondamento della responsabilità penale della ricorrente in ordine al reato contestato (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019; Rv. 277218 – 01); pertanto, è senz’altro inammissibile la censura di illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione incentrata esclusivamente sulla astratta illegittimità della motivazione e senza in alcun modo evidenziare un effettivo travisamento di prove o una irragionevole deduzione comune alle due motivazioni, lette congiuntamente; piuttosto, il motivo riproduce in modo inammissibile la stessa doglianza, relativa alla identificazione dell’autrice del reato, che la Corte di appello ha adeguatamente respinto, mediante la considerazione che nella immediatezza dei fatti, l’imputata, proprietaria dell’autovettura coinvolta nell’incidente e trovata in stato di ebbrezza alcolica, non aveva mai disconosciuto di essere stata alla guida. Nel contesto probatorio non erano emerse circostanze tali da far dubitare che la conducente dell’autovettura non fosse l’imputata, ma altra persona. Il ragionamento probatorio non è articolato attraverso il riferimento ad una prova diretta, il cui contenuto potrebbe essere stato travisato, ma attraverso la prova logica indiziaria, che il motivo non scalfisce.
Le considerazioni del ricorrente non intaccano il ragionamento e si risolvono in mere congetture.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.