Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5514 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5514 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Venezia, seppur in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Verona del 1 dicembre 2023 concedendogli il beneficio della non menzione, ne ha confermato la condanna alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deducendo: a. violazione dell’art. 192 comma 2, cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, con riferimento alla circostanza che fosse lui alla guida del veicolo di cui all’imputazione al momento del fatto; b. violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. ex art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte di Appello disatteso le doglianze difensive circa l’apprezzamento del compendio probatorio valorizzato dal giudice di primo grado al fine di affermare la presenza dell’imputato alla guida del veicolo con una motivazione meramente apparente.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 05/01/2026 è stata presentata memoria difensiva a firma dell’AVV_NOTAIO con cui, rilevando peraltro la violazione dell’art. 610 comma 5 cod. proc. pen. 610 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che “L’avviso contiene l’enunciazione della causa di inammissibilità rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso” assumendo che quello ricevuto contenga indicazioni del tutto generiche.
Secondo il ricorrente, nonostante l’inosservanza non sia processualmente sanzionata e al netto del dovere di cui all’art. 124 cod. proc. pen., la stessa ha dei riflessi da un lato in ordine alla giustezza del processo (garantita dall’art 111 dell Costituzione) e, dall’altro, in relazione al dettato di cui all’art. 6 CEDU, con part colare riferimento al comma 3 lett. b) e c) che garantiscono rispettivamente la “possibilità” della difesa e la difesa stessa-
Insiste, pertanto, per l’ammissibilità e l’accoglimento del ricorso.
I motivi sopra richiamati, risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella sposata dai giudici di merito, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché vJlti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali invece correttamente valorizzate dai giudici di merito.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di un’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche
qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Se 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Gli stessi sono, inoltre, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tali, inammissibili (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 26060801; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
3. In premessa, quanto alla denunzia di violazione dell’art. 610 cod. proc. pen. – che, peraltro, non pare sussistente avendo l’avviso comunicato al difensore i requisiti di cui alla norma – è in ogni caso lo stesso ricorrente a riconoscere che un’eventuale inosservanza non sarebbe processualmente sanzionata. E, in ogni caso, quanto alla lamentata violazione dell’art. 111 Cost anche in riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027, alle pagg. 30-31 della motivazione hanno ancora una volta ribadito che «non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261551). Invero, l’inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all’art. 117, comma 1 Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti)». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (cfr. anche Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, COGNOME COGNOME, Rv. 261551), nel caso che ci occupa non proposta.
Ancora, quanto alla dedotta violazione dell’ad 192 cod. proc. pen. va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità.
Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse al motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, COGNOME, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, COGNOME, Rv. 195306).
Conòivisibilmente, per Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, COGNOME Rv. 280027 (pag. 29) « la specificità dei motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), detta in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l’ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l’ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motivazione, utilizzando la “violazione di legge” di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la violazione di norme processuali “stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inainmissibilità o cadenza”, sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. D’altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “da testo del provvedimeni:o impugNOME ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motk, i di gravame” , laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in n -elazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste
Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Dolicastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugNOME contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normatliamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione».
Sempre in premessa, laddove il ricorrente evoca un non meglio articolato travisamento della prova che ci troviamo in un caso di cosiddetta “doppia conforme” e per pacifica giurisprudenza di codesta corte, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento dell prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure dell difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esamiNOME e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269906 – 01), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018 L.) Rv. 272018 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici di merito I +anno infatti dato compiutamente conto degli elementi probatori posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato. In particolare, essi hanno evidenziato come dalle testimonianze degli operanti di polizia giudiziaria emerga che l’imputato veniva soccorso dal personale del 118 poiché rinvenuto riverso al suolo a margine della carreggiata, accanto FI proprio scooter Vespa, anch’esso a terra. Il mezzo presentava lievi ammaccature compatibili con una perdita di controllo, circostanza peraltro confermata dallo stesso imputato. A
ciò si aggiunga che il successivo prelievo ematico effettuato in ambito ospedaliero accertava un tasso alcolemico pari a 2,53 g/l.
Alla luce di tali elementi, la Corte territoriale ha logicamente escluso la possibilità che il veicolo fosse condotto da soggetto diverso dall’imputato, con il suo consenso, mentre quest’ultimo si sarebbe trovato nella posizione di passeggero.
Come costantemente affermato da questa Corte di legittimità, in presenza di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare che un soggetto fosse alla guida di un veicolo, senza che ciò comporti alcuna inversione dell’onere della prova, grava sul medesimo l’onere di allegare circostanze concrete e plausibili che portino a ritenere che non lo fosse (Sez. 4, n. 24459 del 6/5/2015, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 2440 del 20/12/2005, dep. 2006, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 269396; Sez. 4, n. 12243 del 13/2/2018, COGNOME, Rv. 272246).
Nel caso di specie, le deduzioni difensive si risolvono in mere e ipotetiche versioni alternative dei fatti, prive di qualsiasi riscontro oggettivo e, come tal correttamente ritenute prive di pregio. L’imputato ha infatti riferito che, trovandosi in stato di alterazione alcolica, avrebbe chiesto a due turisti italiani, appassionat di veicoli simili al suo, di accompagnarlo a casa, sostenendo altresì di aver avuto, a seguito della caduta, un blackout che gli avrebbe consentito solo di ricordare la sensazione di aver dato loro il consenso ad allontanarsi dopo averlo messo in sicurezza. Tale narrazione, secondo il logico rilievo dei giudici del merito, oltre a presentare evidenti profili di inverosimiglianza, non è stata corroborata da alcun elemento concreto, atteso che l’imputato non è stato in grado di fornire né le generalità né una descrizione fisica dei presunti accompagNOMEri, né ha ritenuto di riferire immediatamente tale circostanza alla poliz ia giudiziaria, precludendo così ogni possibile verifica.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2026