Guida in Stato di Ebbrezza: Quando la Prova dell’Etilometro è Valida e Non si Applica la Tenuità del Fatto
Il reato di guida in stato di ebbrezza è una delle violazioni più comuni del Codice della Strada, ma le sue implicazioni legali sono spesso complesse. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito due principi fondamentali: la validità dell’alcoltest come prova e i criteri per escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea come la condotta di guida, e non solo il tasso alcolemico, sia determinante nella valutazione della gravità del reato.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. L’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. La presunta irregolarità dell’etilometro utilizzato per l’accertamento, sostenendo una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis del codice penale, ritenendo che la sua condotta fosse di minima gravità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno respinto entrambe le doglianze, confermando la condanna e fornendo importanti chiarimenti sulla prova del reato e sulla valutazione della sua gravità.
Le Motivazioni della Sentenza
La Prova della Guida in Stato di Ebbrezza e l’Onere della Difesa
La Corte ha riaffermato un principio ormai consolidato nella sua giurisprudenza: l’esito positivo dell’alcoltest costituisce piena prova dello stato di ebbrezza. Di conseguenza, spetta all’imputato l’onere di contestare tale prova. Tuttavia, questa contestazione non può essere generica.
La difesa deve suffragare le proprie affermazioni con “idonee allegazioni” che dimostrino la sussistenza di vizi concreti, come errori di strumentazione, problemi legati all’omologazione dell’apparecchio, o la mancanza dei controlli periodici previsti dalla legge. Non è sufficiente sollevare dubbi astratti. Inoltre, la Corte ha specificato che i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale per gli autovelox (sentenza n. 113/2015), che ne impongono la taratura periodica, non sono direttamente applicabili agli etilometri, i quali sono regolati da una normativa specifica.
L’Esclusione della Causa di Non Punibilità per Tenuità del Fatto nella guida in stato di ebbrezza
Il secondo punto cruciale della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che avevano negato il beneficio della non punibilità.
La valutazione sulla tenuità dell’offesa non deve basarsi unicamente sul livello del tasso alcolemico riscontrato, ma deve tenere conto di tutti i criteri indicati dall’art. 133 del codice penale, in particolare le modalità della condotta.
Nel caso specifico, l’imputato non si era limitato a guidare dopo aver bevuto, ma aveva tenuto una condotta oggettivamente pericolosa: aveva perso il controllo del veicolo, che si era fermato trasversalmente sulla carreggiata, creando un concreto pericolo per la circolazione e un “evidente rischio di grave impatto con altri veicoli”. Questa particolare modalità della condotta è stata considerata decisiva per escludere la tenuità del fatto.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione offre due importanti lezioni pratiche:
1. L’alcoltest è uno strumento probatorio forte. Per contestarne l’affidabilità, la difesa deve presentare prove concrete e specifiche di un malfunzionamento o di una irregolarità, non semplici supposizioni.
2. Per il reato di guida in stato di ebbrezza, la possibilità di beneficiare della non punibilità per tenuità del fatto dipende in modo cruciale dal comportamento tenuto al volante. Una condotta che genera un pericolo concreto per gli altri utenti della strada, a prescindere dal solo dato numerico del tasso alcolemico, è sufficiente a rendere l’offesa non “tenue” e, quindi, a giustificare una condanna.
L’esito positivo dell’alcoltest è sufficiente per provare lo stato di ebbrezza?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce piena prova dello stato di ebbrezza. È onere della difesa dimostrare, con allegazioni specifiche e concrete, l’esistenza di vizi o errori dello strumento.
Per contestare l’etilometro, basta sollevare dubbi generici sul suo funzionamento?
No. La Corte ha stabilito che le contestazioni della difesa devono essere suffragate da elementi concreti che possano avvalorare la tesi del malfunzionamento dell’apparecchio, non essendo sufficienti mere deduzioni generiche.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) si applica sempre in caso di guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici non elevati?
No, la sua applicazione non è automatica. Come chiarito nel provvedimento, la non punibilità può essere esclusa se la condotta di guida è stata oggettivamente pericolosa, come nel caso di perdita di controllo del veicolo con conseguente rischio di impatto per altri, a prescindere dal solo valore del tasso alcolemico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30501 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POGGIBONSI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello Firenze ha confermato la sentenz Tribunale di Siena con la quale COGNOME NOME era stato condannato in relazione al reato all’art. 186, co. 2, lettera b) e co. 2-sexies C.d.S.
L’imputato ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vi motivazione in relazione alla ritenuta regolarità dell’etilometro adoperato per verificare di ebbrezza; lamentando altresì vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte di legittimità ha più volte affermato che, in tema di guida in stato di eb l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la consegu onere della difesa dell’imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata inv dell’accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli presc legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, COGNOMECOGNOME Rv. 28255; conf. Sez. 4 del 17/12/2021, Patruno, RV. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, de. 2021, Ibnez Rv. 280958). La consolidata giurisprudenza citata ribadisce, altresì, che l’esisten apparato normativo che regola le caratteristiche e i controlli periodici degli etilometri r mutuabili i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2 riferimento all’attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico velocità, secondo cui è illegittima la disposizione censurata (art. 45 co. 6 cod. strada), in cui non prevede che í c.d. autovelox siano sottoposti a verifiche periodiche di funzi taratura. Con motivazione priva di aporie logiche la sentenza impugnata evidenzia, nel esaminato che le deduzioni difensive non sono suffragate da elementi concreti suscetti avvalorare la tesi del malfunzionamento dell’apparecchio,
Quanto alla applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., giudici di merito hanno reso motiv esaustiva e congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consoli giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini del riconoscimento dell di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offe effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., m necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo su
l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 Sez. 7 -, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato non solo il livello del tasso alcolemico, ma le oggettive modalità della condotta, connotata dall’essersi l’imputato spostato in stato di ebbrezza alcolica provocando un concreto pericolo per la circolazione, perdendo il controllo dell’auto che si era fermata trasversalmente sulla carreggiata, con evidente rischio di grave impatto con altri veicoli.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente