Guida in Stato di Ebbrezza: Prova dell’Etilometro e Limiti della Tenuità del Fatto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta due temi cruciali in materia di guida in stato di ebbrezza: l’affidabilità della prova raccolta tramite etilometro e i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione ribadisce principi consolidati, chiarendo la ripartizione dell’onere della prova e i criteri di valutazione della pericolosità della condotta.
Il Fatto: Una Condanna per Guida in Stato di Ebbrezza
Il caso riguarda un automobilista condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada. A seguito di un controllo, era stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 2,31 g/l, un valore significativamente superiore alla soglia massima prevista dalla legge. L’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la regolarità dello strumento di misurazione e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
I Motivi del Ricorso: Etilometro e Particolare Tenuità del Fatto
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due principali argomentazioni:
1. Vizio di motivazione sulla regolarità dell’etilometro: Sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente verificato il corretto funzionamento dell’apparecchio utilizzato per l’alcoltest.
2. Errata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Lamentava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che la sua condotta potesse essere considerata di lieve entità.
Onere della Prova nella Guida in Stato di Ebbrezza: La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le censure e fornendo importanti chiarimenti. La decisione si fonda su principi giurisprudenziali ormai consolidati, applicati con rigore al caso di specie.
La Validità della Prova con l’Etilometro
La Corte ha ribadito che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce piena prova dello stato di ebbrezza. L’affidabilità dello strumento è garantita dai controlli periodici (omologazione e taratura) a cui è sottoposto. Di conseguenza, non è il Pubblico Ministero a dover dimostrare il perfetto funzionamento dell’apparecchio, ma è l’imputato a dover fornire la prova contraria. Questo principio, noto come inversione dell’onere della prova, impone alla difesa di dimostrare attivamente, tramite elementi concreti, l’assenza o l’irregolarità dei controlli prescritti. Una semplice contestazione generica o la richiesta di produrre i documenti relativi alla revisione non sono sufficienti per invalidare la prova.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche sul secondo punto, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza. La non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., richiede una valutazione complessiva della condotta. Nel caso in esame, i giudici di merito avevano correttamente evidenziato l’elevata pericolosità del comportamento dell’imputato. Guidare in pieno centro abitato con un tasso alcolemico quasi cinque volte superiore al limite legale massimo (0,5 g/l) integra una condotta di notevole allarme sociale, incompatibile con il concetto di ‘tenuità’. La Corte ha sottolineato che, per escludere l’applicabilità dell’istituto, è sufficiente che il giudice motivi sulla base degli elementi ritenuti più rilevanti, senza dover analizzare ogni singolo parametro previsto dall’art. 133 c.p.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha giudicato inammissibile il ricorso perché le doglianze sollevate erano generiche e non intaccavano la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza d’appello. I giudici di legittimità hanno ricordato che il funzionamento dell’etilometro si presume regolare e che spetta alla difesa fornire prove concrete di un suo malfunzionamento, non potendosi limitare a un mero rilievo formale sulla mancata verifica annuale. Per quanto riguarda la tenuità del fatto, la valutazione sulla gravità della condotta rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere censurata in Cassazione solo in caso di manifesta illogicità, assente in questo caso. La Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la pericolosità intrinseca della guida con un tasso alcolemico così elevato in un contesto urbano, giustificando pienamente il diniego del beneficio.
Conclusioni
L’ordinanza conferma due capisaldi nella gestione dei processi per guida in stato di ebbrezza. In primo luogo, la prova fornita dall’etilometro gode di una forte presunzione di affidabilità, che può essere superata solo da una prova contraria specifica e concreta da parte della difesa. In secondo luogo, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa in presenza di condotte che, per modalità e contesto, manifestano un’elevata pericolosità sociale, come la guida con un tasso alcolemico molto alto in un centro abitato. La decisione, pertanto, rafforza l’orientamento rigoroso della giurisprudenza a tutela della sicurezza stradale.
L’esito dell’alcoltest è sufficiente a provare la guida in stato di ebbrezza?
Sì, la giurisprudenza consolidata ritiene che l’esito positivo dell’etilometro costituisca prova dello stato di ebbrezza, data l’affidabilità dello strumento derivante dai controlli periodici di omologazione e taratura.
A chi spetta dimostrare che l’etilometro non funziona correttamente?
Spetta alla difesa dell’imputato fornire la prova contraria, ovvero dimostrare con elementi concreti l’assenza, l’inattualità o l’irregolarità dei controlli prescritti per lo strumento. Una contestazione generica non è sufficiente.
Perché è stata negata l’applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’ in questo caso?
È stata negata a causa dell’elevata pericolosità della condotta. L’imputato guidava in pieno centro abitato con un tasso alcolemico (2,31 g/l) molto superiore alla soglia massima, creando evidenti rischi di danni a persone, una circostanza che rende il fatto non ‘tenue’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24236 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari – sez. di Sass confermato la sentenza del Tribunale di Sassari con cui NOME era st condannato per il reato di cui all’art. 186, co. 2, lettera c) (tasso alcole g/1).
Il NOME ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di le e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta regolarità dell’etilometro ad per verificare lo stato di ebbrezza, nonché in ordine al diniego dell’applic dell’art. 131 bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va invero ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito po dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabil strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il per funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di c libretto metrologico dell’etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. Ibnezzayer, Rv. 280958). Va inoltre richiamata la più recente giurisprude (Sez. 4 – n. 31843 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. 285065 – 01) , secondo cui non dubitarsi del regolare funzionamento dell’etilometro sul mero rilievo formale l’apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale, mediante la cosidd taratura obbligatoria (vedasi anche, in termini, Sez. 4, n. 33978 del 17/03/ Garbin, Rv. 281828 – 01, citata dalla Corte territoriale, secondo cui la deduzio malfunzionamento deve essere comunque collegata ad elementi concreti, e non si può risolvere nella generica richiesta di produzione dei dati relativi alla omolog e alla revisione). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di detti c principi sottolineando la genericità delle doglianze del ricorrente.
Stesse considerazioni si impongono relativamente alla ritenuta inapplicabi della ipotesi di speciale tenuità del fatto: la Corte ha considerato l’elevata pe della condotta, posto che l’imputato si era messo alla guida della propria autov in pieno centro abitato, con un tasso alcolemico superiore alla soglia massi dunque con evidenti rischi di provocare danni alle persone. Va invero ribadito ch fini della applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen., non è necessaria la disami gli elementi di valutazione ivi previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quell rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunqu
il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, valutarne la gravità e l’entità del contrasto rispetto alla legge (Sez. 6, n. 1 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimit non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posta sostegno.La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei ridetti princi la relativa motivazione si presenta esaustivamente motivata senza alcuna discra di ordine logico.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – no sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in fav della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2024
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