Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10904 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10904 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SANT’ANGELO LODIGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI COGNOMEA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento, in parziale riforma sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto in composizione monocratica in data 29.09.2023, ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME in mesi sei arresto ed euro 1500 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 co.1, 2 lett. c. e 2 D.Lvo 30 aprile 1992, n. 28, e in mesi otto di reclusione per i reati di cui agli art 341 bis c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello con un unico motivo lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al capo di all’art. 186 co. 1, 2 lett. c. e 2 bis del D.Lvo 30 aprile 1992, n.285, in relazione 186 co.4 del D.Lvo 30 aprile 1992, n.285. Il ricorrente ha depositato memoria il febbraio 2026, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente censura la sentenza della Corte d’appe insistendo sulla soluzione di continuità temporale tra la condotta di guida, il s stradale e l’accertamento alcolemico ( il sinistro sarebbe avvenuto alle 16.50 circa, l’a test era stato eseguito alle 18.32 e, pertanto, considerato l’andamento decrescente del curva alcolemica, il tasso rilevato non poteva che riferisi ad una assunzione alcol recente). La doglianza si basa su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata d giudici di merito: secondo la prospettazione del ricorrente, l’assunzione di sosta alcolica sarebbe avvenuta successivamente alla condotta di guida e all’urto tra il camp e la recinzione del ristorante della Sig.ra COGNOME NOME, precisamente presso il parcheg ove l’imputato, dopo essersi fermato, era stato raggiunto dalla Polizia locale. Si t quindi, di una censura di merito, tendente ad ottenere dalla Corte di cassazione un diversa – e per il ricorrente più favorevole – ricostruzione dei fatti. È noto, tutt siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo prof valutazione della prova e di ricostruzione del fatto GLYPH essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabi cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti, non illogiche, oltre che esaustive, rileva la circostanza della assunzione successiva dell’alcool, riferita dalla teste COGNOME, contraddittoria e priva di riscontri poichè smentita dal narrato di altri testi che a descritto la irregolare condotta di guida del ricorrente, sintomo di palese sta alterazione, e dal fatto che quest’ultimo era stato ritrovato dalla Polizia giud
addormentato sul sedile anteriore del camper. Sul punto la Corte osserva, con motivazione dotata di indiscutibile forza logica, che tanto smentisce la tesi assunzione successiva di alcool consumato all’interno del mezzo una volta giunto al parcheggio, poiché il ricorrente sarebbe stato ritrovato non già sul sedile anteriore, nel salottino del camper, ove a suo dire avrebbe consumato l’alcool.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Roma, 10 marzo 2026