Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38704 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38704 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. 2), 2-bis e 2-sexies cod. strada.
Rilevato che la difesa investe la Corte di Cassazione di plurime doglianze, articolando i seguenti motivi di doglianza: 1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova, erronea valutazione delle prove sotto molteplici profili; 2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’aggravante di avere provocato un sinistro, erronea valutazione delle prove sotto molteplici profili; 3. Violazione di legge in riferimento al concorso tra le aggravanti di cui ai commi 2bi e 2-sexies, violazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen.
Considerato che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dell stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato suffragare con idonee allegazioni – in questo caso del tutto mancanti – la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge (c ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
La consolidata giurisprudenza citata ribadisce, altresì, che l’esistenza di un apparato normativo che regola le caratteristiche e i controlli periodici degli etilometri rende non mutuabili i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, in riferimento all’attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocità, secondo cui è illegittima la disposizione censurata (art. 45 co. 6 cod. strada), nella parte in cui non prevede che i cd. autovelox siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Considerato, quanto alla deduzione concernente la mancata ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis cod. strada, che la Corte di merito, con motivazione priva di aporie logiche, supportata da adeguati riferimenti alle risultanze processuali, ha osservato come il sinistro stradale, per modalità di accadimento fosse da ascriversi alla impoverita capacità di governare il veicolo da parte del conducente a causa delle condizioni di alterazioni in cui versava (circostanza palesata dal fatto che il ricorrente, ad alta velocità non riusciva a svoltare a sinistra e, proseguendo in linea retta, abbatteva un segnale stradale contro il quale andava a collidere).
Considerato, quanto all’ultimo motivo di ricorso, che la precipua doglianza riguardante la mancata applicazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen. da parte del primo giudice, nella ricorrenza delle duplici aggravanti ad effetto speciale, non è stata devoluta alla Corte d’appello.
Considerato che, in base a consolidato orientamento, l’errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali, non può essere prospettato per la prima volta in sede di legittimità, né rilevato d’ufficio, non versandosi in una ipotesi di pena illegale (cfr. Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021 Ud. (dep. 21/12/2021 ) Rv. 282322 – 01: “L’errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta mediante ricorso per cassazione, né è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod, proc. pen., non essendo nel suo complesso la pena irrogata all’imputato illegale”).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024