Guida in Stato di Ebbrezza: Basta un Solo Alcoltest se ci Sono Sintomi Evidenti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di guida in stato di ebbrezza: una singola misurazione positiva all’alcoltest è sufficiente per fondare una condanna, a condizione che sia supportata da altri elementi che confermino l’alterazione del conducente. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale per l’accertamento di uno dei reati più comuni legati alla circolazione stradale.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguardava un automobilista condannato in Corte d’Appello per il reato previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. Durante un controllo, l’unica misurazione effettuata con l’etilometro aveva rivelato un tasso alcolemico pari a 1,44 g/l, un valore che rientra nella fascia di reato più grave prevista dalla legge.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l’affidabilità del risultato dell’alcoltest e lamentando un’errata applicazione della legge penale. La difesa sosteneva, in sostanza, che una sola misurazione non fosse sufficiente a fornire una prova certa e inconfutabile dello stato di ebbrezza.
La Prova della Guida in Stato di Ebbrezza
Il cuore della questione giuridica verteva sulla validità probatoria di un unico accertamento alcolimetrico. La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, allineandosi a un orientamento già consolidato. I giudici hanno chiarito che, ai fini della prova del reato, una sola misurazione con l’alcoltest può essere considerata pienamente sufficiente.
Tuttavia, questa sufficienza non è assoluta. È necessario che il dato strumentale sia ‘corroborato’, ovvero rafforzato, da elementi sintomatici osservati direttamente dagli agenti accertatori. Nel caso specifico, i verbalizzanti avevano annotato chiari segnali della condizione di ebbrezza del conducente: alito vinoso, andatura barcollante e difficoltà nel coordinare il linguaggio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la sentenza d’appello correttamente motivata e immune da vizi logici o giuridici. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse fatto buon governo dei principi giurisprudenziali, valorizzando non solo il dato numerico dell’alcoltest (1,44 g/l), ma anche la sua coerenza con le condizioni psico-fisiche del conducente descritte nel verbale.
La combinazione tra il risultato strumentale e l’osservazione diretta dei sintomi esteriori costituisce, secondo la Corte, un quadro probatorio solido e completo, capace di superare ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato. La presenza di ‘chiari sintomi’, come l’andatura incerta e l’eloquio sconnesso, funge da riscontro oggettivo alla misurazione, rendendo irrilevante l’assenza di una seconda prova con l’etilometro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la lotta alla guida in stato di ebbrezza si basa su un approccio pragmatico all’accertamento. Non è la quantità di misurazioni a determinare la colpevolezza, ma la qualità e la coerenza delle prove raccolte. Un solo test è sufficiente se la realtà osservata dagli agenti ne conferma l’esito. Per gli automobilisti, ciò significa che non è possibile contestare una condanna basandosi unicamente sul fatto che sia stata eseguita una sola misurazione, specialmente se il proprio comportamento al momento del controllo manifestava evidenti segni di alterazione. La decisione comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente una sola misurazione dell’alcoltest per essere condannati per guida in stato di ebbrezza?
Sì, secondo la Corte di Cassazione una sola misurazione alcolimetrica è sufficiente per provare il reato, a condizione che il risultato sia supportato da elementi sintomatici evidenti, come l’andatura barcollante o l’alito vinoso, osservati dagli agenti accertatori.
Quali altri elementi possono rafforzare la prova della guida in stato di ebbrezza?
Elementi come l’alito vinoso, l’andatura barcollante e la difficoltà di coordinamento dell’eloquio sono considerati ‘chiari sintomi’ che, osservati dai verbalizzanti, corroborano il risultato dell’alcoltest e formano un quadro probatorio solido.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13859 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13859 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada.
Rilevato che la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto affidabile il risultato dell’alcoltest.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e dell’art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici (così, ex multis Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278291);
considerato che la Corte di appello, nel caso in disamina, facendo buon governo dell’orientamento richiamato, ha posto in evidenza come il risultato dell’unica misurazione effettuata, che aveva rivelato un tasso alcolemico pari a 1,44 g/I, fosse stata accompagnata dalla osservazione da parte dei verbalizzanti di chiari sintomi della condizione di ebbrezza (alito vinoso, andatura barcollante, difficoltà di coordinamento dell’eloquio).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Prsicne