Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32953 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SUZZARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso:
lette le conclusioni scritte depositate dal difensore dell’imputato, il quale ha chies l’accoglimento dei motivi di ricorso.
e
è
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, giudicando sul rin della Corte di cassazione, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Mantova del 30 settembre 2020, con cui COGNOME NOME veniva ritenuto colpevole dei reati previsti e puniti articoli 186, commi 2, lett. e), 2 bis e 2 sexies, e 187 commi 1 e quater, D.Igs. 285/199 condanNOME alla pena di mesi 9 di arresto ed euro 4.000 di ammenda, previa concessione di attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di aver cagioNOME un sinistro stradale. La rifo ha riguardato il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e conseguentemente, la revoca della sostituzione della pena dell’arresto con la semidetenzione.
Il fatto è stato così ricostruito: il 25 aprile 2018, alle ore 4,25 i Carabinieri di intervenuti a seguito della segnalazione di un sinistro stradale, avevano riscontrato che NOME, aveva perso il controllo della motocicletta Harley Davidson targata TARGA_VEICOLO da lu condotta ed era finito fuori strada, in un campo adiacente alla corsia di marcia; all’arri militari, lo stesso aveva manifestato segni di ebbrezza, costituiti da difficoltà di equilib fortemente alcolico e occhi lucidi; sottoposto all’alcoltest, aveva presentato, alla prima prov tasso alcolemico pari a 1,88 gr/I, e alla seconda, pari a 1,79 gni; condotto presso l’ospeda Suzzara, era stato sottoposto, su richiesta dei carabinieri, ad esami del sangue RAGIONE_SOCIALE urine dal campione ematico era emersa la presenza di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e cannabinoidi.
La Corte di merito, ha confermato la sentenza di primo grado, quanto all’accertamento di responsabilità ed alle statuizioni di condanna, ritenendo infondati i motivi concernenti l’er determinazione del tasso alcolemico, l’inutilizzabilità dei risultati del prelievo e l’esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen., il bilanciamento RAGIONE_SOCIALE circostanze e della pena inflitta.
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia propone ricorso per cassazione per seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazione di legge, con riferimento all’articolo 548, comma 2, cod. proc. pen, osservando che la sentenza d’appello er stata depositata oltre il termine (di giorni 60) indicato in dispositivo ai sensi dell’art comma 3, cod. proc. pen, e che il necessario avviso di deposito non era stato notificato ad u dei difensori fiducia, AVV_NOTAIO, ed all’imputato, il quale nell’atto di appell eletto domicilio presso la propria residenza.
2.2 Con il secondo motivo, reitera la censura, già avanzata dinanzi alla corte d’appello, s il profilo del vizio di motivazione, in relazione al mancato accertamento del rego funzionamento dell’etilometro, non essendo stata dimostrata la considerazione del margine di tolleranza indicato al punto 4.1 dell’allegato al decreto ministeriale n. 196 del 22 maggio 1
2.3 Con il terzo motivo, contesta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuta del applicabile alle fattispecie criminose contestate, pur ricorrendone -a suo avviso- i presuppos
2.4 Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis 133 del codice penale, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione giudizio di bilanciamento RAGIONE_SOCIALE circostanze ed alla determinazione della pena, ritenendo che, considerazione della non particolare gravità del fatto, RAGIONE_SOCIALE modalità dell’azione, dell’ent danno, della intensità del dolo, RAGIONE_SOCIALE condizioni personali del reo e della condotta processua giudici di merito avrebbero dovuto ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generich contenere la pena nei minimi edittali.
3.11 Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiarar l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte, riportandosi ai motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile.
In proposito questa Corte ha evidenziato che la funzione dell’avviso di deposito, previs dall’art. 548, commi 2 e 3, cod. proc. pen., è quella di rendere conoscibile la sent all’imputato per la proposizione della impugnazione; quindi, la mancata o irregolare notificazi dello stesso avviso produce il solo effetto di non far decorrere il termine per la impugnaz Tuttavia, laddove sia proposto un tempestivo ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, come nel caso di specie, l nullità risulta sanata. (Sez. 4, n. 46540 del 29/09/2004, COGNOME, Rv. 230572; Sez. 6, n. del 14/11/2013, dep. 2014, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 1258 del 03/11/2003, dep. 2004, Gualà, Rv. 228416; Sez. 5, n. 3349 del 01/02/2000, COGNOME, Rv. 215586).
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.
L’allegato al D.M. 22 .maggio 1990, n. 196, riguardante le verifiche e prove relat all’omologazione dei tipi di apparecchi per la misura della concentrazione di alcol nell respirata, al punto 4.1, stabilisce gli “Errori massimi tollerati” al fine, appunto, della omologazione -e RAGIONE_SOCIALE successive revisioni periodiche- dell’apparecchio.
L’omologazione pertanto deve tener conto dei margini ivi indicati, che pertanto sono gi considerati nel risultato fornito dall’apparecchio (Cfr Cass. Sez. 4, n.50980 del 201 motivazione).
Sotto il profilo dell’onere della prova, secondo il consolidato orientamento di questa Co anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, co. 2, CD
nell’ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue media etilometro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazi l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, de riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato (Sez. 4, n. 46146 de 13/10/2021, COGNOME, Rv. 8 282550; Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280937; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Ry. 278032).
Si è altresì precisato che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a v perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura -, con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a det accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escu del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metro dell’etilonnetro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 25742 d 04/03/2021, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
Tanto premesso in via generale, il ricorrente non risulta aver dimostrato l’assenza l’inattualità dei controlli o, quantomeno, la sussistenza di un dubbio di natura tale da re necessario un accertamento tecnico sull’etilometro.
3 Il terzo motivo è manifestamente infondato
Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prev dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione compl congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’a comma primo, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, R 266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Mil 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incrimiNOME, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla leg conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri disc del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la rela motivazione non presenta discrasie di ordine logico.
Dall’intera motivazione emergono, all’evidenza, elementi ostativi alla invocata applicazio della causa di non punibilità costituiti dalla guida, in orario notturno, in grave
alterazione, dovuto all’uso congiunto di alcol, corrispondete ad un tasso elevato, e droga di cocaina; dati ritenuti indicativi di indifferenza per il pericolo derivato dalla propria con pubblica incolumità.
4. Manifestamente infondato è pure il quarto motivo.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando u valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qu non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffic motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell’08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso d circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quan giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen., scelga la sol dell’equivalenza, anziché della prevalenza RAGIONE_SOCIALE attenuanti, ritenendola quella più idone realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pisti Rv. 270481).
Nella fattispecie, la Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha giustific mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche sull’aggravante, evidenziando la gravità del fatto e le modalità della condotta, come sopra indicate (guida sotto l’effetto di alcol e droga di tipo cocaina, tasso alcolemico elevato, man alterazione dell’equilibrio psico-fisico, causazione di un sinistro stradale).
Il ricorrente, invece, non ha prospettato elementi significativi, valutabili positiv dall’organo giudicante.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente n versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto carico del medesimo, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di eur 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 26 giugno 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presf1ente