Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38712 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALCINATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada.
Rilevato che la difesa investe la Corte di Cassazione di plurime doglianze, riassumibili come segue (in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità: si contesta nel ricorso la correttezza dell’argomentazione sostenuta dalla Corte di merito, in base alla quale l’omesso tempestivo deposito, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. pen., del verbale contenente i risultati dell’alcoltest, non costituirebbe causa d’inutilizzabilità del contenuto dell’atto.
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza; mancata assunzione di una prova decisiva: la difesa lamenta di avere, nell’atto di appello, sostenuto l’illegittimità dell’accertamento effettuato mediante etilometro e la inutilizzabilità o invalidità del suo risultato, non essendo provato, data la mancanza di attestazioni nello stesso verbale, che l’apparecchiatura fosse stata sottoposta alle visite periodiche annuali. Critica la motivazione offerta sul punto dalla Corte d’appello, rilevando come non possa ritenersi raggiunta la prova di detta circostanza attraverso i risultati degli esami testimoniali dei verbalizzanti. I pubblico ministero non ha provato le circostanze dell’omologazione e dell’avvenuta effettuazione delle periodiche revisioni dell’apparecchiatura adoperata e l’onere probatorio non può gravare sul conducente, dando luogo ad una presunzione quasi assoluta in danno dello stesso.
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Letta l’articolata memoria difensiva, nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insta perché sia ritenuta l’ammissibilità del ricorso con conseguente annullamento della sentenza.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che, in base a consolidato orientamento della Corte di legittimità “In tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando solo ai fini della decorrenza termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive” (così Sez. 4, n. 11666 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 280957).
Ritenuto, pertanto, che è conforme ai principi ermeneutici stabiliti in questa sede la risposta fornita dalla Corte di merito.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito in questa sede, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 13/10/2021, COGNOME, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
La consolidata giurisprudenza citata ribadisce, altresì, che l’esistenza di un apparato normativo che regola le caratteristiche e i controlli periodici degli etilometri rende non mutuabili i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, in riferimento all’attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocità, secondo cui è illegittima la disposizione censurata (art. 45 co. 6 cod. strada), nella parte in cui non prevede che i cd. autovelox siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Considerato che la doglianza riguardante il mancato accertamento in ordine alla omologazione dell’apparecchiatura ed alla regolarità delle revisioni è parimenti destituita di fondamento: la Corte d’appello ha posto in rilievo, con motivazione puntuale, che nel verbale di accertamenti è attestata l’omologazione dell’apparecchio e che il teste qualificato COGNOME ha riferito come le apparecchiature in dotazione ai loro uffici fossero sottoposte a regolare revisione, circostanza che viene verificata dagli operanti costantemente prima di procedere al servizio.
Ritenuto, pertanto, che il motivo di ricorso è reiterativo di censure adeguatamente valutate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni puntuali e conferenti, idonee a superare la lamentata mancata assunzione di una prova asseritamente decisiva.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell’imputato, il quale annovera un precedente specifico, e la gravità della condotta in ragione dell’elevato tasso alcolemico e della guida in orario notturno.
Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all’uopo valutabili contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente i richiamo anche soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Considerato, altresì, che in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al riconoscimento del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Pr sidentè
NOME COGNOME