Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7210 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALUZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14 giugno 2023 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cuneo in data 15 ottobre 2021, all’esito di rito abbreviato, aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 30.4.1992 n. 285, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, condannandolo alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 2000 di ammenda, con la concessione dei benefici della sospensione
condizionale della pena e della non menzione della condanna. Dalla ricostruzione offerta dalle sentenze di merito emerge che in data 16.1.2021 in Barge (CN), in occasione di un intervento effettuato a seguito di un sinistro stradale che aveva coinvolto oltre al veicolo da lui condotto, un altro veicolo in sosta, personale della RAGIONE_SOCIALE Carabinieri di Paesana constatava che il conducente, odierno imputato, presentava i sintomi tipici dello stato di ebbrezza. Sottoposto a controllo del tasso alcolemico, nella prima misurazione risultava
una concentrazione di 2,30 gr/I e nella seconda di 2,13 gr./I.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
Con il primo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la mancanza, la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da tale COGNOME in ordine all causazione del sinistro che, benché riportate in un’annotazione di servizio, sono state poste a fondamento di una decisione di condanna.
Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la mancanza, la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ripartizione dell’onere probatorio laddove il giudice d’appello considera onere della difesa la prova del mancato funzionamento dello strumento utilizzato per l’accertamento.
Con il terzo motivo ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc. pen. deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione della relazione di parte prodotta dalla difesa.
Con il quarto motivo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc. pen. deduce la mancanza, la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla revoca della patente di guida.
Si assume che l’ipotesi di reato in contestazione é in concreto meno grave di quella di cui agli artt. 589 bis e 590 bis cod.pen., sicché richiederebbe una valutazione circa la sanzione amministrativa accessoria da applicare.
Con il quinto motivo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata applicazione ‘dell’art. 131 bis cod. pen., alla graduazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso é nel suo complesso inammissibile in quanto reiterativo delle medesime questioni proposte in appello senza confrontarsi con le puntuali statuizioni adottate dalla sentenza impugnata.
Con riguardo al primo motivo, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni riportate in una relazione di servizio stante l’opzione del rito abbreviato.
Ed invero, si è chiarito, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che «ai fini della decisione nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, comprese le dichiarazioni etero accusatorie rese dall’imputato in fase d’ indagini, in assenza del difensore ed in stato di custodia cautelare, poichè di esse, come di tutte le risultanze probatorie antecedenti all’istanza di abbreviato, lo stesso imputato ha accettato l’utilizzabilità (art. 438, ultimo comma, cod. pen.), essendo dichiarazioni di tal fatta pacificamente acquisibili, in dibattimento, sull’accordo delle parti» (Sez. 2, n. 39342 del 15/09/2016, Lionti, Rv. 268378).
Con riguardo ai secondo motivo, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principio secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico cilell’etilometro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659).
Con riguardo al terzo motivo, la sentenza impugnata ha evidenziato la fallacia delle valutazioni espresse dal consulente di parte nominato dall’imputato (volte a contestare fa prova del tasso alcolemico dell’imputato al momento del fatto) che
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si sono concretate in una mera interpretazione di dati teorici, non ancorata ad alcuna analisi tecnica riferita al caso concreto.
Con riguardo al quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha posto in rilievo che la tesi difensiva, che traccia un parallelismo con la disciplina dell’art. 222.d. Igs. n. 285 del 1992 e con quanto statuito nella sentenza della Corte costituzionale con sentenza n. 88/2019 é destituita di fondamento.
Va rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194 del 27/10/2023; ha dicniarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, co. 2-bis, cod. strada, in riferimento agli artt. 13, 25, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della Costituzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, co. 2-bis, cod. strada, in riferimento all’art. 3 Cost., sollevate dalla Corte d’appello di Milano, con l’ordinanza del 14/7/20202.
Ha ritenuto il giudice delle leggi che “.. la disposizione censurata non introduce alcun indifferenziato automatismo sanzionatorio che possa qualificarsi come un indice di disparità di trattamento ed irragionevolezza intrinseca. La guida in stato di ebbrezza, ricondotta ai reati pericolo presunto, è declinata dalla disposizione secondo una precisa ed articolata graduazione che accomuna pena principale e sanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore in base al livello del tasso alcolemico finalizzata alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada. ..Nè è utilmente invocabile il tertium comparationis con la posizione del soggetto condannato per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime che potrebbe beneficiare della scelta discrezionale del giudice tra revoca e sospensione della patente: l’automatismo della revoca della patente applicabile a tali fattispecie ai sensi dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d’S. è stato sì censurato dalla Corte costituzionale ma solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano agito in condizioni psico-fisiche non gravemente alterate..”. Con riguardo al quinto motivo, la Corte di merito con motivazione logica e diffusa ha escluso l’applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. in ragione del tasso alcolemico riscontrato a non trascurabile distanza dall’intervento degli operanti ampiamente superiore al tasso minimo, delle conseguenze derivate dal sinistro e del pericolo che la condotta del COGNOME ha determinato per gli altri utenti della strada. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con riguardo alla mancata concessione delle circostanze generiche, la sentenza impugnata ha richiamato l’assenza di elementi positivi, giustificando altresì lo scostamento dal n-linimo edittale della pena in ragione del rilevante grado di gravità e di pericolosità della condotta.
In conciusione il ricorso manifestamente infondato va dichiaràto inammissibile. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso i 23.1.2024