Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4502 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4502 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’NOME A CUPOLO il 07/01/1967
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di guida in stato di ebbrezza.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione di legge in relazione agli artt. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, 581, 585 cod. proc. pen.; 2. Violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod.pen.; 3. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta regolarità della taratura dell’etilometro
Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso sono reiterative di motivi di doglianza puntualmente esaminati dalla Corte di merito e disattesi con argomentazioni prive di aporie logiche, con le quali il ricorso non si confronta (si veda quanto riportato alla pagina 2 della sentenza impugnata, in cui si pone in evidenza come il ricorrente fu avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, risultando ciò comprovato dall’attestazione contenuta nel verbale di accertamenti urgenti, atto fidefacente).
Considerato che i rilievi difensivi prospettano una non consentita diversa ricostruzione del fatto, investendo profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata per l’elevato grado del tasso alcolennico, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Considerato, quanto all’ultimo motivo di ricorso, che la doglianza riguardante la mancata notificazione all’imputato di atti concernenti la regolare omologazione e revisione dell’etilometro utilizzato è del tutto destituita di fondamento, non sussistendo alcun obbligo in tal senso previsto per legge.
Considerato che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato suffragare, con idonee allegazioni, la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazione ed alla revisione dell’apparecchio, evenienze queste da escludersi nel caso in esame, risultando dal verbale di accertamenti la regolare omologazione e revisione dell’etilometro utilizzato (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280958).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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