Guida in Stato di Ebbrezza: l’Onere della Prova sull’Etilometro spetta alla Difesa
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a pronunciarsi su un tema centrale in materia di guida in stato di ebbrezza: l’affidabilità dell’etilometro e la ripartizione dell’onere della prova. La pronuncia chiarisce in modo definitivo che spetta all’imputato dimostrare il malfunzionamento dell’apparecchio, confermando un orientamento consolidato e fornendo importanti delucidazioni anche sulla gestione della pena accessoria della sospensione della patente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un automobilista, confermata in primo e secondo grado, per il reato di guida in stato di ebbrezza. Le analisi effettuate tramite etilometro avevano rilevato un tasso alcolemico particolarmente elevato, pari a 2,57 g/l, ben al di sopra della soglia più grave prevista dal Codice della Strada (1,5 g/l). La pena inflitta era stata di nove mesi di arresto, 3.000 euro di ammenda e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. La presunta inaffidabilità dell’etilometro e la conseguente richiesta di assoluzione.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. L’eccessività della sanzione accessoria della sospensione della patente, chiedendone la revoca o la riduzione.
La Decisione della Corte sulla Guida in Stato di Ebbrezza
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati e, in parte, una mera riproposizione di censure già correttamente respinte dai giudici di merito. La Corte ha colto l’occasione per ribadire principi fondamentali in materia.
Onere della Prova e Affidabilità dell’Etilometro
Sul primo punto, la Cassazione ha sottolineato come l’esito positivo dell’alcoltest costituisca piena prova dello stato di ebbrezza. L’affidabilità dello strumento è presunta, in quanto garantita dai controlli periodici di omologazione e taratura. Di conseguenza, si verifica un’inversione dell’onere della prova: non è l’accusa a dover dimostrare il perfetto funzionamento dell’apparecchio, ma è l’onere della difesa fornire la prova contraria. L’imputato deve dimostrare attivamente l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti, ad esempio producendo il libretto metrologico dell’etilometro.
Trattamento Sanzionatorio e Sospensione della Patente
Anche gli altri motivi sono stati respinti. La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di negare le attenuanti generiche, data la gravità della condotta desumibile dall’elevatissimo tasso alcolemico. Per quanto riguarda la sanzione accessoria, i giudici hanno chiarito un aspetto cruciale: il periodo di sospensione cautelare della patente, eventualmente già disposto dal Prefetto, e quello punitivo deciso dal Giudice penale non sono cumulabili. Il periodo già scontato in via cautelare dovrà essere detratto da quello inflitto con la sentenza definitiva. Pertanto, il giudice, nel determinare la durata della sospensione, non deve tener conto della misura cautelare, poiché la detrazione avverrà in fase esecutiva.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati. L’affidabilità dell’etilometro, quale strumento di misurazione legale, non può essere messa in discussione con mere allegazioni generiche. La presunzione di corretto funzionamento, derivante dalle verifiche periodiche obbligatorie, può essere vinta solo da una prova concreta e specifica fornita dalla difesa. Questa impostazione garantisce certezza giuridica e impedisce tattiche processuali dilatorie basate su contestazioni non supportate da elementi fattuali. Analogamente, la gestione della sospensione della patente risponde a una logica di non duplicazione della sanzione: la misura cautelare del Prefetto anticipa gli effetti della sanzione finale, e il suo scomputo assicura che il condannato non subisca un pregiudizio superiore a quello stabilito dalla sentenza.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione riafferma con forza due principi chiave per chi si trova ad affrontare un procedimento per guida in stato di ebbrezza. In primo luogo, contestare l’esito dell’alcoltest richiede una strategia difensiva proattiva e documentata, non essendo sufficiente una generica contestazione. In secondo luogo, viene fatta chiarezza sul meccanismo di scomputo della sospensione cautelare della patente, assicurando che il periodo di inibizione alla guida già sofferto prima della condanna venga interamente detratto dalla sanzione finale. La decisione, quindi, pur respingendo il ricorso, fornisce utili indicazioni per la corretta interpretazione e applicazione della normativa.
Chi deve provare che l’etilometro non funziona correttamente in un processo per guida in stato di ebbrezza?
Secondo la sentenza, l’onere di fornire la prova del malfunzionamento dell’etilometro, ad esempio dimostrando la mancanza dei controlli periodici, spetta alla difesa dell’imputato.
La sospensione cautelare della patente disposta dal Prefetto si aggiunge a quella decisa dal giudice con la sentenza di condanna?
No, i due periodi non sono cumulabili. Il periodo di sospensione già scontato in via cautelare su disposizione del Prefetto deve essere detratto dalla durata totale della sospensione inflitta come pena accessoria dal giudice penale.
Un tasso alcolemico molto elevato può giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha confermato che i giudici di merito possono legittimamente negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della particolare gravità della condotta, desumibile da un valore di alcolemia riscontrato molto superiore ai limiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20633 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza resa in data 29 settembre 2023 la Corte d’appello di Catanza confermato la sentenza emessa in data 16 maggio 2023 dal Tribunale di Catanzaro confronti di NOME imputato del reato p. e p. dagli artt. 186, comm 1 e 2 lett. c) D. Lvo 285/1992 (CdS), per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza al tasso alcolemico pari a 2,57 g/I, alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3 ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con sospensione della patente anno e sei mesi.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato, ded violazione di legge dell’art. 530, co. 1, o in subordine co 2, c.p.p. e, con seco dell’art. 133 c.p. Infine, con terzo motivo, deduce questioni sul trattamento san lamentando l’eccessività della pena accessoria della sospensione della patente.
3- Considerato che il primo motivo è riproduttivo dì profili di censura già adegu vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, a la Corte d’appello aveva già dato atto di come, in riferimento alle deduzioni propost al corretto funzionamento dell’etilometro, in tema di guida in stato di ebbrez l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a perdurante funzionamento successivo all’omologazione e alla taratura, l’esito dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che “è onere della difesa dell’imputato fornire prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli o la produzione di copia del libretto met dell’etilometro” (sul punto, v. Cass., Sez. IV, 15 dicembre 2020, n. 11679, dep. 2021, ric. ibnezzayer) (sent. impugnata, p. 4).
3.1 Atteso che anche il secondo motivo è meramente reiterat -ivo di censure già adeguatamente vagliate, laddove i giudici di secondo grado avevano condiviso la valut effettuata dal primo giudice, negando le circostanze attenuanti generiche, in consi della condotta dell’imputato che si è posto alla guida a seguito dell’assunzi consistente quantità di sostanze alcoliche (sent. impugnata, p. 4). Peraltro, la Co conto dell’adesione alla quantificazione operata dal primo giudice, il quale nel de il trattamento sanzionatorio ha determinato la pena all’interno della cornice edi all’art. 186, co 1 e 2, lett. c), tenuto conto dei valori di alcolemia riscontrati, s di soglia di 1,5 g/I , nell’ambito di criteri posti nella media della corni adempiendo all’onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
3.2 Ritenuto che anche il terzo motivo è manifestamente infondato, riferito alla revoca o riduzione della pena accessoria della sospensione della patente, pos trattamento sanzionatorio è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da esame delle deduzioni difensive. Infatti, i giudici del merito, in considerazione del Prefetto di Catanzaro aveva già disposto un provvedimento di inibizione alla g confronti dell’imputato per un periodo di 6 mesi, hanno già precisato come il pe sospensione cautelare del Prefetto e quello punitivo/rieducativo del Giudice no cumulabili, poiché dalla sanzione inflitta dal Giudice penale dovrà essere detratto patito in sede cautelare. Dunque, il Giudice in sede di quantificazione della sospens patente di guida non potrà tener conto del periodo di sospensione precedent applicato dal Prefetto (in sede cautelare), bensì, quest’ultimo, in esecuzione inflitta dal Giudice, dovrà provvedere alla detrazione del periodo scontato quale so cautelare (sent. impugnata, pag. 5).
Considerato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in fa della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indi dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammend
Così deciso in Roma, il 14.03.2024