Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11894 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11894 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a .IES1I il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo del 4 febbraio 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha ridotto a mesi sei di arresto e di euro duemila di ammenda la pena inflitta nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 186 co. 1 e 2 lett. c), co. 2-bis, ce. 2-sexies, D. Igs. 30 aprile 1992, 285.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivaziore per omessa valutazione della ricostruzione alternativa fornita dalla difesa e per la ritenuta inattendi bilità delle dichiarazioni del teste COGNOME NOMENOME madre dell’imputato (esposizione delle argomentazioni difensive nei primi due paragrafi del ricorso).
2.2. Mancanza e contraddittorietà della motivazione circa l’asserito corretto funzionamento dell’etilometro.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono d assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708).
La Corte territoriale ha diffusamente illustrato le ragioni della ritenuta inadeguatezza delle deduzioni alternative proposte dalla difesa e della loro insuscettibilità di infondere dubbi razionali, soffermandosi sulla mancata dichiarazione dell’imputato nell’immediatezza del fatto di aver ingerito il superalcolico dopo aver guidato e sulla circostanza che la non immediata esecuzione dell’accertamento irripetibile deponesse in senso negativo per l’imputato.
Nella sentenza impugnata si è correttamente evidenziato che lo stato di ebbrezza del conducente, alla guida in orario notturno, aveva determinato il colpo di sonno, la perdita di controllo dell’auto ed il conseguente incidente.
La Corte distrettuale ha logicamente spiegato gli elementi indicativi di un tasso alcolemico ancor più elevato di quello riscontrato (come evincibile dall’epoca delle
prove dell’alcoltest) e la presenza di plurimi elementi sintomatici dello stato di ebbrezza (alito vinoso, equilibrio precario, linguaggio sconnesso e difficoltà nei movimenti).
In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di eb brezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivo a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).
La Corte territoriale sul punto ha disatteso le generiche deduzioni difensive dirette essenzialmente a screditare lo strumento dell’alcoltest – generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli – e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi.
La Corte distrettuale ha dato atto che dalla lettura del verbale d’accertamento l’etilometro in dotazione risultava regolarmente omologato e perfettamente funzionante.
La difesa sul punto prospetta censure generiche, senza fornire elementi utili a disattendere la valutazione operata dalla Corte di merito.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024.