Guida in Stato di Ebbrezza: Quando la Tenuità del Fatto Non Si Applica
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 13862 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nel reato di guida in stato di ebbrezza. La Suprema Corte ha stabilito che un tasso alcolemico elevato, unito a una condotta di guida pericolosa, costituisce un ostacolo insormontabile al riconoscimento di tale beneficio. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso: Tasso Alcolemico e Fuga dal Controllo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un automobilista, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’articolo 186, comma 2 lett. b) e 2-sexies, del Codice della Strada. La difesa del ricorrente lamentava l’erronea applicazione della legge penale, in particolare per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis del codice penale (particolare tenuità del fatto). Secondo il legale, la motivazione dei giudici di merito era carente e basata su argomentazioni astratte riguardo la pericolosità della condotta.
La Richiesta di Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto
L’istituto della particolare tenuità del fatto consente di escludere la punibilità per reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, risulta di particolare tenuità e il comportamento non è abituale. La difesa sosteneva che la condotta del proprio assistito rientrasse in questa casistica.
L’Analisi della Particolare Tenuità nella Guida in Stato di Ebbrezza
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse giuridicamente corretta e motivata in modo logico e coerente. La non applicabilità dell’art. 131-bis c.p. è stata fondata su elementi concreti e non su mere astrazioni.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha evidenziato due fattori cruciali che, combinati, delineano un quadro di ‘disvalore oggettivo’ della condotta tale da impedire il riconoscimento della tenuità del fatto:
1. Il Tasso Alcolemico: Il valore registrato era prossimo al limite massimo della soglia prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 186. Questo dato, di per sé, indica un’alterazione psicofisica significativa e un pericolo concreto per la sicurezza stradale.
2. La Condotta di Guida: L’automobilista aveva tenuto un comportamento di guida pericoloso, manifestato nel tentativo di sottrarsi al controllo dei militari. Questa azione è stata interpretata come un ulteriore e decisivo indice della gravità del comportamento, che va oltre la semplice violazione della norma.
La Corte ha sottolineato come i giudici di merito abbiano correttamente apprezzato questi elementi, fornendo una motivazione immune da vizi logici e coerente con le risultanze processuali. Pertanto, la decisione di escludere il beneficio della non punibilità è stata considerata incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Criteri Rigorosi per la Non Punibilità
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per l’applicazione della particolare tenuità del fatto non può essere superficiale, ma deve basarsi su un’analisi complessiva della condotta illecita. Nel contesto della guida in stato di ebbrezza, il solo dato del tasso alcolemico, se particolarmente elevato, può già essere sufficiente a escludere il beneficio. Se a questo si aggiunge un comportamento di guida pericoloso e teso a eludere la legge, come il tentativo di fuga, l’esclusione della non punibilità diventa una conseguenza logica e giuridicamente fondata. La decisione serve da monito, confermando che la tutela della sicurezza stradale richiede un’interpretazione rigorosa delle norme che prevedono cause di non punibilità.
Quando può essere esclusa la non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di guida in stato di ebbrezza?
Secondo l’ordinanza, può essere esclusa quando il disvalore oggettivo della condotta è significativo. Ciò si verifica, ad esempio, in presenza di un tasso alcolemico vicino al limite massimo della fascia di reato e di un comportamento di guida pericoloso.
Il tentativo di evitare un controllo di polizia influisce sulla valutazione della tenuità del fatto?
Sì, la Corte ha considerato il “comportamento di guida pericoloso serbato alla vista dei militari per evitare il controllo” un elemento rilevante che, valutato insieme al tasso alcolemico, dimostra una gravità della condotta incompatibile con il beneficio della particolare tenuità del fatto.
La Corte di Cassazione può riesaminare nel merito la pericolosità della condotta?
No, la Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non riesamina i fatti ma controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse logica, coerente e immune da censure legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13862 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VICENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’ad. 186, comma 2 lett. b) e 2-sexies cod. strada.
Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen.; difetto di motivazione con riferimento al giudizio di pericolosità espresso con riferimento alla condotta dell’imputato, fondato su argomentazioni apparenti ed astratte.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato clisvalore oggettivo della condotta accertata (valore del tasso alcolemico, vicino al limite massimo della soglia, comportamento di guida pericoloso serbato alla vista dei militari per evitare il controllo), elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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