Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40229 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40229 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condann pronunciata dal Tribunale di Sondrio il 5 maggio 2021 in ordine al reato di cui all’art. 186, lett. c), 2-bis e 2-sexies, D.Igs. 285/92 e succ. mod., commesso in Novate Mezzola il 29 giungo 2019.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento: a) della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; b) RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.; c) della concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato oltre che ripetitivo di analoghe censur proposte in appello cui la Corte distrettuale ha offerto risposte logiche, coerenti ed adegua quadro probatorio e perciò inammissibili e, come noto, sfugge dall’orizzonte della cognizione legittimità, la possibilità di procedere ad una considerazione alternativa degli elementi di scrutinati in sede di merito.
Ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. cod. pen. ha congruamente valutato la non tenuità dell’offesa, tenuto conto dell’alto grado alterazione psicofisica e RAGIONE_SOCIALE concrete modalità dei fatti ( guida in orario notturno con pe per la circolazione stradale e per l’incolumità degli utenti della strada).
Anche in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte fornisce congrua motivazione, in linea con i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Cor legittimità, sottolineando l’assenza di elementi positivi valutabili (escludendo, in proposit motivazione non illogica, che le condotte riparative attengono alla diversa fattispecie d all’art. 341 bis cod pen contestata all’imputato), nonché, in ordine alla concessione beneficio della sospensione condizionale, risulta congruamente e non illogicamente formulato i giudizio prognostico, in ragione della specificità dei precedenti penali dell’imputato.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese de procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore