Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9536 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Salerno indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna p dal Tribunale di Nocera Inferiore in ordine al reato di cui agli artt. 186, commi 2 2-bis, 2-sexies, 186-bis comma 3 e 187, commi 1-bis e 1-quater,. d.Lgs. 285/1992, per aver guidato in stato di ebrezza e di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di sostanze s
L’esponente lamenta: a) l’inutilizzabilità della testimonianza indiretta resa d o agenti di polizia; b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto di applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa; c) vizio di relazione alla mancata assoluzione dal reato di guida in stato di ebbrezza e di alterazione psi fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti; d) vizio di motivazione in ord della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria.
I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimi primo, viene lamentata una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. In è principio consolidato che il divieto di testimonianza indiretta per gli uffi di polizia giudiziaria non opera relativamente alle dichiarazioni rese da terzi e p fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione eccezionale o di st urgenza caratterizzata dall’assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o age giudiziaria ciascuno nella propria q (Sez. 4 n. 16830 del 10/02/2021 Ud. (dep. 04/05/2021 ) Rv. 281073 – 01).
Quanto ai restanti motivi, si tratta di dogfianze riproduttive di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di sono scanditi da necessaria critica analisi RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste a base del decisione impugnata. Gli stessi, peraltro, sono manifestamente infondati in quanto deducono d contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del p impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerent conforme all’esauriente disamina dei dati probatori. il ricorrente, in concreto, non adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. I giudici del gravame e dei merito hanno dato infatti conto degli elementi di pr ordine alla responsabilità dell’imputato, che emerge dai risultato RAGIONE_SOCIALE analis dall’andamento barcollante, poco lucido, dallo stato di confusione che l’imputato m nonché dall’alternare momenti di euforia a momenti di assenza,
2.2. Anche in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria, i giudi offrono motivazione logica e congrua specibcando che nel caso di specie le prove acqui
esaustive per ricondurre l’antefatto alla condotta illecita oggetto di esame, necessaria, dunque, la rinnovazione dell’istruttoria che tra l’altro ha ad oggetto
incidono sulle valutazioni che la Corte dev
di tratti marginali delta vicenda che comunque non espletare in relazione alle contestazioni mosse all’imputato.
2.3. Il giudice del gravame ha esaustivamente motivato anche in ordine al accoglimento della richiesta di applicazione della causa di giustificazione della legittima In particolare, nei caso di specie, sarebbe stato sufficiente allontanarsi a piedi p reazioni del gruppo di persone anziché fuggire in auto, sotto l’effetto di sostanze stupe in stato di ebbrezza, mettendo in pericolo la pubblica incolumità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna if ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024