Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21518 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 giugno 2022 il G.U.P. del Tribunale di Trieste, riqualificata l’originaria imputazione in quella di cui all’art. 186, comma 2, lett. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha condanNOME COGNOME NOME, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 900,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per mesi sei.
1.1. All’imputato era stato originariamente ascritto il diverso reato previsto dall’art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, cod. strada, per avere circolato alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico pari a 0.85 g/I e 0.81 g/I, con l’aggravante di avere commesso il fatto tra le ore 22.00 e le ore 7.00.
Presentata opposizione a un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, il COGNOME aveva formulato richiesta di essere sottoposto a giudizio abbreviato condizioNOME all’acquisizione di una consulenza tecnica di parte. Ammesso al rito, l’imputato era stato, quindi, giudicato secondo la decisione indicata, sul presupposto che, accertato che le apparecchiature in uso alle forze dell’ordine usualmente presentano un margine di errore pari al 5 % in sede di accertamento del tasso alcolemico, non vi fosse stata prova del fatto che nella seconda misurazione il COGNOME avesse presentato un valore superiore alla soglia di 0.80 g/I, indispensabile per la configurazione dell’ipotesi prevista dal comma 2, lett. b), dell’art. 186 cod. strada.
Avverso l’indicata decisione hanno proposto appello, con due distinti atti, COGNOME NOME e il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, che la Corte territoriale, rilevata l’inappellabilità della decisione -in quanto unicamente applicativa di una pena pecuniaria – ha convertito in ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Suprema Corte.
2.1. L’imputato ha avanzato, con l’unico motivo dedotto, richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 1, cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato, assumendo che il G.U.P., pur avendo correttamente qualificato il fatto ascrittogli ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. a) cod. strada – essendo ragionevole ritenere che il suo tasso alcolemico, alla stregua di quanto giudizialmente accertato, non potesse essere superiore alla soglia di 0.80 g/I avrebbe, poi, erroneamente disposto la sua condanna alla sanzione penale dell’ammenda, atteso che l’indicata fattispecie integra, invece, un illecito amministrativo rimesso alla valutazione del AVV_NOTAIO, cui spetta l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
2.2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Triste ha eccepito due motivi di doglianza, con il primo dei quali ha lamentato erronea valutazione degli esiti dell’effettuato accertamento tramite etilometro.
Avrebbe, in particolare, errato il giudice di merito nel non aver ritenuto valida la misurazione del tasso alcolemico così come effettivamente effettuata nel caso concreto, non essendo risultato comprovato né che lo specifico etilometro utilizzato non fosse correttamente funzionante, né che lo stesso non fosse stato omologato o regolarmente revisioNOME. L’etilometro, quindi, costituirebbe una sorta di prova legale – prevista dal Codice della Strada – della ricorrenza dello stato di ebbrezza, rispetto a cui non potrebbe assumere rilievo alcuno una consulenza che, per come avvenuto nel caso di specie, si limiti ad affermare la generale non affidabilità di tale strumento.
Con la seconda censura il P.G. ha dedotto erronea applicazione di legge, evidenziando come, comunque, l’intervenuta riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. a) cod. strada avrebbe dovuto comportare, in quanto illecito amministrativo e non reato, l’assoluzione dell’imputato con conseguente trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO per quanto di competenza.
Il Procuratore generale ha rassegNOME conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo dedotto da COGNOME NOME è fondato, di conseguenza imponendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Non vi è dubbio, infatti, che l’ipotesi prevista dall’art. 186, comma 2, lett. a) cod. strada integri un illecito amministrativo, di competenza del AVV_NOTAIO – nel caso di specie di Trieste – cui unicamente pertiene il potere di irrogare l’eventuale sanzione amministrativa pecuniaria.
Ha errato, quindi, il G.U.P. nel disporre la condanna del COGNOME alla sanzione pecuniaria dell’ammenda.
E’, invece, inammissibile l’ulteriore doglianza dedotta dal Procuratore generale, atteso che il ricorso immediato per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 606, lett. a), b), c), cod. proc. pe mentre nella specie trattasi di censura afferente al vizio di motivazione.
Ne deriva, in conclusione, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, con trasmissione degli atti, per quanto di competenza, al AVV_NOTAIO di Trieste, altresì dichiarandosi l’inammissibilità del ricorso presentato dal Procuratore generale.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e dispone trasmettersi copia della sentenza al AVV_NOTAIO di Trieste, per quanto di competenza. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
Così deciso in Roma il 29 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente