Guida in stato di ebbrezza: i limiti del ricorso in Cassazione
La guida in stato di ebbrezza costituisce un reato che comporta gravi conseguenze penali e amministrative. La recente giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito i confini entro cui è possibile contestare una condanna, sottolineando l’importanza della tempestività nelle richieste difensive e l’insindacabilità delle valutazioni di merito se correttamente motivate.
Analisi dei fatti e contestazioni tecniche
Il caso riguarda un conducente condannato nei gradi di merito per aver guidato con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. La difesa ha basato il ricorso su tre pilastri principali: il presunto malfunzionamento dell’etilometro, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la conversione della pena in lavori di pubblica utilità.
In sede di legittimità, è stato rilevato che l’apparecchiatura tecnica era stata regolarmente sottoposta ai controlli periodici di verifica. La ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è stata ritenuta solida e priva di vizi logici, rendendo impossibile una nuova valutazione delle prove in Cassazione.
La guida in stato di ebbrezza e la particolare tenuità
Un punto centrale della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 131-bis del Codice Penale. La Corte ha confermato il diniego di tale beneficio a causa dell’elevato tasso alcolemico riscontrato. Tale dato numerico non è un semplice dettaglio tecnico, ma riflette un’elevata pericolosità intrinseca della condotta, che mette a rischio la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica. La presenza di precedenti specifici a carico del reo ha ulteriormente giustificato l’esclusione della particolare tenuità.
Il rigetto dei lavori di pubblica utilità
La questione della conversione della pena ha evidenziato un errore procedurale della difesa. La richiesta di svolgere lavori di pubblica utilità non era stata inserita nell’atto di appello principale, ma presentata solo successivamente tramite una nota scritta. Questo ritardo ha reso l’istanza tardiva. Il giudice d’appello non ha il potere di applicare d’ufficio sanzioni sostitutive se non vi è una specifica e motivata richiesta formulata nei termini previsti per l’impugnazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di tassatività dei motivi di ricorso. La Cassazione chiarisce che il controllo sul funzionamento dell’etilometro e l’apprezzamento della gravità del reato sono profili di merito. Se il giudice territoriale fornisce una motivazione congrua e basata su massime di esperienza condivisibili, la decisione non può essere censurata. Inoltre, il rigore procedurale impone che ogni beneficio sanzionatorio sia richiesto espressamente entro i termini di decadenza previsti dal codice di rito.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte portano all’inammissibilità del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce che, in materia di guida in stato di ebbrezza, la precisione tecnica della difesa nei primi gradi di giudizio è determinante. Omissioni o ritardi nella formulazione delle istanze sanzionatorie non possono essere sanati davanti ai giudici di legittimità.
Si può contestare il funzionamento dell’etilometro in Cassazione?
No, la verifica del corretto funzionamento dello strumento è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non può essere riesaminata se la motivazione della sentenza è logica e coerente.
Quando viene negata la particolare tenuità del fatto per alcol alla guida?
La causa di non punibilità viene esclusa quando il tasso alcolemico è molto elevato, indicando una pericolosità intrinseca della condotta, o in presenza di precedenti penali specifici del conducente.
È possibile richiedere i lavori di pubblica utilità dopo l’appello?
No, la richiesta di conversione della pena deve essere formulata specificamente nell’atto di appello principale; istanze presentate successivamente sono considerate tardive e non possono essere accolte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49902 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49902 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
In particolare, è stato insindacabilmente accertato che l’etilometro utilizzato era stato regolarmente sottoposto a controlli per la verifica del suo funzionamento. Quanto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. peri., la Corte di merito h motivatamente valorizzato, al di là del precedente specifico a carico del prevenuto, l’elevato tasso alcolemico accertato e la conseguente elevata intrinseca pericolosità della condotta. Trattasi di una valutazione di merito insindacabile in questa sede.
Infine, sulla mancata conversione della pena in lavori di pubblica utilità, è appena il caso di rilevare che lo stesso ricorrente ammette di non avere proposto tale censura nell’atto di appello ma solo in una successiva nota scritta, per cui il rilievo è pacificament tardivo, non essendo stato neanche devoluto nell’impugnazione di merito il tema del trattamento sanzionatorio; né la Corte territoriale avrebbe potuto provvedervi d’ufficio, trovando nella specie applicazione il principio secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive se nell’atto di appello non risulta formulata alc specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Rv. 269125 – 01).
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023
liere estensore Il Co