Guida in stato di ebbrezza: Quando la formalità dell’avviso al difensore diventa decisiva
La guida in stato di ebbrezza è un reato che comporta conseguenze serie, ma il procedimento che porta a una condanna deve rispettare scrupolosamente le garanzie difensive dell’indagato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un aspetto procedurale cruciale: l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante gli accertamenti urgenti, come l’alcoltest. La Corte ha ribadito che la prova dell’avvenuto avviso, se documentata correttamente, rende il ricorso dell’imputato inammissibile.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato sia in primo grado che in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua strategia su due motivi principali: la presunta nullità dell’accertamento urgente per violazione del diritto di difesa e un vizio di motivazione della sentenza d’appello.
Nello specifico, il ricorrente sosteneva che il verbale di accertamento fosse incompleto, in quanto non attestava in modo chiaro che gli fosse stata data la possibilità di farsi assistere da un avvocato di fiducia prima di sottoporsi al test. Inoltre, evidenziava una presunta contraddizione tra i documenti agli atti e la testimonianza dell’agente che aveva effettuato il controllo.
Guida in stato di ebbrezza e la valutazione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i motivi presentati non erano validi per un giudizio di legittimità, ma rappresentavano una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse già affrontato in modo logico e coerente la questione. I giudici di merito avevano infatti accertato che l’avviso al difensore era stato regolarmente dato, basandosi su prove solide.
Le motivazioni
La decisione si fonda su tre elementi probatori convergenti che hanno annullato le doglianze della difesa:
1. Il Verbale di Accertamenti Urgenti: Questo documento, redatto dai Carabinieri, attestava espressamente che “prima di procedere all’esecuzione degli atti urgenti”, il conducente era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un legale.
2. L’Annotazione di Polizia Giudiziaria: Un secondo atto, redatto dagli stessi militari, confermava nuovamente l’avvenuto avviso all’imputato.
3. La Testimonianza dell’Agente: Durante il processo, un maresciallo aveva testimoniato con “assoluta certezza” di aver informato l’automobilista del suo diritto. Anzi, l’imputato aveva persino nominato un avvocato, aggiungendo però che si trovava troppo lontano per poterlo assistere in quel momento.
Di fronte a questi elementi, la Corte d’Appello, e di conseguenza la Cassazione, ha concluso che non vi era alcuna irregolarità nella compilazione degli atti. Le argomentazioni della difesa sono state ritenute infondate e una mera reiterazione di punti già vagliati.
Le conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: nel giudizio di Cassazione non è possibile rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, se la loro motivazione è logica, coerente e basata su prove concrete. Per contestare efficacemente una condanna per guida in stato di ebbrezza basata sulla violazione del diritto di difesa, non è sufficiente lamentare un’irregolarità, ma è necessario dimostrare che le prove a sostegno della regolarità della procedura (come verbali e testimonianze) siano state valutate in modo illogico o contraddittorio, cosa che in questo caso non è avvenuta. La presenza di documentazione chiara e di una testimonianza precisa ha reso insuperabile l’accertamento dei fatti, chiudendo la porta a ogni ulteriore contestazione.
È valido l’alcoltest se l’imputato sostiene di non aver ricevuto l’avviso di farsi assistere da un difensore?
Sì, l’accertamento è valido se dai documenti (come il verbale di accertamenti urgenti) e dalle testimonianze (come quella dell’agente operante) emerge chiaramente che l’avviso è stato dato, anche se l’imputato lo nega.
Posso contestare in Cassazione una condanna per guida in stato di ebbrezza semplicemente riproponendo gli stessi motivi del processo d’appello?
No, il ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile se si limita a reiterare censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza evidenziare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge) o motivazioni illogiche o carenti da parte del giudice precedente.
Cosa succede se, dopo aver ricevuto l’avviso, l’imputato nomina un difensore ma questo è troppo lontano per assisterlo?
La procedura di accertamento urgente prosegue validamente. L’obbligo della polizia giudiziaria è quello di dare l’avviso della facoltà di farsi assistere; l’impossibilità materiale del difensore di presenziare non impedisce il compimento dell’atto, che per sua natura è indifferibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23026 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23026 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 01/03/1986
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del0 febbraio 2023, con la quale, NOME COGNOME è stato condannato per il reato di cui all’art. 186 commi 1 e 2 lett. c) e comma 2 sexies, d.lgs. n. 285/1992.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi con i quali deduce la nullità dell’accertamento urgente per violazione del diritto di difesa per essere l’atto incompleto in quanto non risulta che si è dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore nonché vizio di motivazione in merito alla contraddittorietà esistente tra la documentazione in atti e la dichiarazione dell’operante. Sono state inoltre depositate note di replica con le quali si insiste nei motivi di ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa i giudici del gravame, nel solco dei principi sanciti da questa Corte di legittimità in subiecta materia, hanno puntualmente evidenziato che nel verbale di accertamenti urgenti redatto dai Carabinieri della stazione di Bardonecchia si attesta espressamente che “prima di procedere all’esecuzione degli atti urgenti di accertamento”, il conducente era stato espressamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia; che nell’annotazione di p.g. redatta dagli stessi militari si attestava nuovamente dell’espresso avviso dato allo COGNOME di farsi assistere dal difensore di fiducia; che all’udienza del 25.10.2022 veniva escusso il m.11o COGNOME il quale oltre che descrivere nel dettaglio l’operazione di polizia riferiva con assoluta certezza di avere avvisato l’imputato della facoltà di farsi assistere nell’esecuzione dell’accertamento dal suo difensore di fiducia che pure nominava adducendo che la stessa (l’avv. NOME COGNOME) si trovava lontana da Bardonecchia. La Corte territoriale, dunque, in maniera argomentata e affatto illogica né carente, ha escluso le dedotte irregolarità nella compilazione degli atti, che vengono reiterate in questa sede.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-
bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrent pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-
zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-
mende.
Deciso in data 10 giugno 2025