Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28811 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28811 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VALDAGNO il 15/12/1988
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Inosservanza norme processuali con riferimento all’art. 507 cod. proc. pen., manca assunzione di una prova assolutamente necessaria; carenza, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione; 2. Violazione di legge, erro applicazione della legge penale in relazione agli artt. 186, comma 2, cod. stra 533, 192 e 125 cod. proc. pen.; illogicità della motivazione in relazion raggiungimento della prova della colpevolezza dell’imputata con particolar riferimento al superamento della soglia indicata nella lettera c) dell’art. 186 strada.
Considerato che la motivazione della sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa e che la Cor territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ri da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbre l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza conseguenza che è onere della difesa dell’imputato suffragare con idone allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando la sussiste di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all’omologazi dell’apparecchio, o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla le ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 28255; conf. Sez. 4, 46841 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280958).
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che il vigente codice di ri penale pone una presunzione di completezza dell’istruttoria dibattimental svolta in primo grado. Invero, secondo costante orientamento della Corte d legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di app ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; inoltre la Su Corte ha anche ribadito che l’esercizio del potere di rinnovazione istruttor sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei l cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustifica soltanto dell’ammessa rinnovazione, presenti una struttura argomentativa ch evidenzi -per il caso di mancata rinnovazione – l’esistenza di fonti sufficient una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità, come verificato nel caso in esame (cfr. Sez. 6, sent. n. 40496 del 21/05/2009, Messina, R 245009).
Considerato che, nel caso di specie, la Corte di appello ha dato atto, motivazione non censurabile in questa sede, che l’esame del consulente dell difesa e l’acquisizione dell’elaborato tecnico non fossero indispensabili ai fini decisione (cfr. quanto argomentato a pag. 6 della sentenza).
Considerato che le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realt ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materia probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza de Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espress ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
considerato che le argomentazioni poste a fondamento della valutazione della non significatività dell’intervallo di tempo trascorso tra la condotta di e l’esecuzione dell’alcoltest risultano sorrette da valutazioni coerente c emergenze probatorie e conformi ai principi affermati in materia in sede legittimità (cfr. Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 277689).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
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Il Consigliere estensore esi ente