Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17613 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a PALMANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata, limitatamente alla concessione del beneficio della non menzione, la condanna pronunciata dal Tribunale di Udine in relazione al reato di cui all’art.186, commi 1 e 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 accertato in Villa Vicentina il 7 aprile 2019.
Il ricorrente deduce: col primo motivo, l’improcedibilità dell’azione penale ex art. 344 bis cod. proc. pen. per essere stati superati i termini di durata massima del giudizio di impugnazione; col secondo motivo, vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 sexies, non essendo certo l’orario in cui si verificò l’incidente e la guida ebbe termine; col terzo motivo, vizi di motivazione per non essere state ritenute applicabili le attenuanti generiche.
Rilevato, quanto alla dedotta improcedibilità, che l’art. 344 bis è stato introdotto nel codice di procedura penale dall’art. 2 comma 2 lett. a) legge 27 settembre 2021 n. 134 e, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della medesima legge, tali disposizioni si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2023;
Rilevato, quanto alla aggravante di cui all’art. 2 sexies d.lgs. n. 285/92 che, secondo la Corte territoriale, l’incidente si verificò dopo le 22:00 e tale conclusione è stata giustificata facendo riferimento al verbale di contravvenzione, redatto al termine dei rilievi eseguiti (dal quale risulta che l’incidente si verificò alle 22:30 circa) e alle dichiarazioni del verbalizzante che ha riferito di essere intervenuto sul luogo del sinistro circa un’ora prima della fine del turno di servizio (mezzanotte). Ritenuto che si tratti di motivazioni non contraddittorie né manifestamente illogiche. Rilevato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207945).
Rilevato che la possibilità di applicare le attenuanti generiche è stata esclusa in ragione del grado elevato del tasso alcolennico, della pericolosità della condotta di guida e della fortuita assenza di conseguenze per terzi. Rilevato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 2, ‘n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899).
Ritenuto che nessuno dei motivi di ricorso speri il vaglio di ammissibilità. Rilevato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condanNOME anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere
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Il Prsidnte