Guida in Stato di Ebbrezza: Essere al Posto di Guida Può Bastare Come Prova?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di guida in stato di ebbrezza, chiarendo come la prova della conduzione del veicolo possa essere desunta da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, anche in assenza di testimoni oculari che abbiano visto l’imputato guidare. Questa decisione offre importanti spunti sulla valutazione della prova indiziaria nei reati stradali.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, con le aggravanti previste dal Codice della Strada. La pena inflitta era di un anno e sei mesi di arresto, oltre a 6.000 euro di ammenda. La condanna si basava sul fatto che l’uomo era stato trovato all’interno della sua auto, sul sedile del conducente, in un evidente stato di alterazione alcolica.
Il Ricorso in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La difesa sosteneva un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito, lamentando la mancanza di una prova convincente che fosse stato proprio l’imputato a guidare il veicolo coinvolto in un incidente. Secondo la tesi difensiva, le prove raccolte non erano sufficienti a dimostrare in modo inequivocabile la sua responsabilità alla guida.
La Prova della Guida in Stato di Ebbrezza Tramite Indizi
Il punto centrale della questione giuridica riguardava la possibilità di fondare una sentenza di condanna non su prove dirette, come la testimonianza di chi ha assistito alla guida, ma su elementi indiziari. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la prova di un fatto può emergere anche da indizi, a condizione che questi siano gravi, precisi e concordanti.
Nel caso specifico, i giudici hanno considerato una serie di elementi:
1. La posizione dell’imputato: È stato trovato seduto al posto di guida.
2. La proprietà del veicolo: L’auto apparteneva a lui.
3. Lo stato di alterazione: Era in evidente stato di ubriachezza, tanto da non riuscire a camminare o parlare correttamente.
4. Il comportamento passivo: Si era sottoposto all’esame alcolimetrico senza mai contestare di essere stato lui a guidare o indicare un’altra persona come conducente.
La combinazione di questi elementi, secondo la Corte, costituiva un quadro indiziario sufficientemente solido per ritenere provata la sua conduzione del veicolo in stato di ebbrezza.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi del ricorso fossero generici e non si confrontassero adeguatamente con le argomentazioni della sentenza d’appello. La difesa non ha offerto una critica specifica e puntuale al ragionamento del giudice, limitandosi a riproporre dubbi già superati nei precedenti gradi di giudizio.
Il Collegio ha sottolineato la coerenza e la logicità del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente valorizzato gli indici indiziari, concludendo che, messi insieme, portavano a ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che fosse stato l’imputato a guidare in stato di ebbrezza alcolica. L’assenza di una spiegazione alternativa plausibile da parte dell’imputato (ad esempio, perché si trovasse al posto di guida se non stava guidando) ha ulteriormente rafforzato la tesi accusatoria.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la condanna per guida in stato di ebbrezza non richiede necessariamente la prova diretta della conduzione del veicolo. Un quadro indiziario robusto, basato su elementi oggettivi e sul comportamento dell’imputato, può essere pienamente sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza. La decisione evidenzia anche l’importanza, per la difesa, di formulare ricorsi specifici e non generici, che attacchino puntualmente le fondamenta logiche della sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per l’imputato la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende, rendendo definitiva la condanna.
Posso essere condannato per guida in stato di ebbrezza se nessuno mi ha visto guidare?
Sì. La condanna può basarsi su un insieme di prove indiziarie (indizi) che, valutate nel loro complesso, risultino gravi, precise e concordanti nel dimostrare che eri tu alla guida del veicolo.
Quali indizi sono considerati sufficienti per provare la guida?
Nel caso esaminato, sono stati ritenuti sufficienti i seguenti indizi: essere stato trovato sul sedile del conducente della propria auto, essere in evidente stato di ubriachezza e non aver mai affermato, durante i controlli, che un’altra persona fosse alla guida.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito del caso. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23794 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato decisione del Tribunale di Ravenna in data 4 febbraio 2021, con la quale NOME era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di arresto ed euro 6000 ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S
Il ricorrente deduce vizio di motivazione per omesso esame delle considerazion svolte dalla difesa nelle memorie difensive depositate in ordine al fatto che non v una prova convincente della guida del veicolo incidentato da parte del NOME.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestament infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impug non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento del decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi ce degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente co risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddi nel sostenere, sulla base degli indici indiziari richiamati (il ricorrente era stat sul sedile lato guida dell’auto di sua proprietà in evidente stato di ubriachezz in grado di camminare e di parlare, si era sottoposto all’esame alcolimetrico se mai obiettare che altra persona si fosse trovato alla guida del mezzo e per q ragione si sarebbe spostato sul sedile lato conducente), la conduzione del mezzo parte del NOME in stato di ebbrezza alcolica.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilato del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giust stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024