Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30816 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il . rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 marzo 2023, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pisa aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 186 cod. strada, per essersi posto alla guida di una autovettura in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l).
La sospensione della patente di guida veniva determinata nella misura di anni due.
1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la sera del 19 ottobre 2017 l’imputato veniva sottoposto ad un controllo stradale e, poiché presentava una sintomatologia da ebbrezza alcolica, veniva sottoposto al relativo test; si rilevava quindi la presenza di un tasso alcolemico ovvero tra 2,25 e 2,36 gr/l.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’erronea applicazione della legge penale sostanziale, non avendo la Corte rilevato la prescrizione maturata nelle more del giudizio di appello, avuto riguardo alla data del commesso reato, pur tenendo presenti i periodi di sospensione (indicati a p. 3 del ricorso).
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida (sorretta da motivazione apparente) e al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, da ritenersi in aperto contrasto con la applicazione del minimo edittale.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le part hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Più in particolare, il Sostituto Procuratore generale in sede ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ne ha chiesto, invece, l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Come osservato anche dal Sostituto Procuratore generale, poiché il reato è stato commesso successivamente al 3 agosto 2017, e prima del 31 dicembre
2020, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, con le relative cause di sospensione, per come sostenuto dal prevalente orientamento di questa Corte (cfr., Sez. 4, n. 24579 del 21/05/2024, COGNOME, n. mass; Sez. 4 n. 20764 del 29/02/2024, COGNOME, n. mass; Sez. 1, n. 23526 del 20/02/2024, COGNOME, n. mass.; Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285724 – 01; Sez. 4, n. 39170 del 28/06/2023, COGNOME).
Con il passaggio alla disciplina di cui alla legge 9 gennaio 2019 n. 3 (che aveva introdotto la sospensione del corso della prescrizione dopo la pronunzia della sentenza di primo grado a decorrere dal 1 gennaio 2020) non si è infatti verificato il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., posto che le leggi che si sono succedute contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data.
Un fenomeno di successioni di leggi penali nel tempo si è, invece, verificato con riferimento alla successiva abrogazione dell’art. 159, comma 2, cod. pen., e alla contestuale introduzione dell’art. 161-bis cod. pen. (legge 27 settembre 2021 n. 134), che fa cessare il corso della prescrizione definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo, ed introduce l’istituto della improcedibilità.
In questa prospettiva, il regime della prescrizione, così come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, deve certamente ritenersi più favorevole rispetto ai successivi, prevedendo comunque il suo decorso dopo la sentenza di primo grado, sebbene allo spirare del periodo di sospensione.
Pertanto, trova applicazione il comma 2 dell’art. 159 cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del decorso della prescrizione dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; parimenti deve dirsi per il tempo intercorrente tra la scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, e la pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.
Debbono poi essere aggiunti gli ulteriori periodi di sospensione pure indicati dal ricorrente (p. 3 ricorso).
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Quanto alla durata della sospensione della patente di guida, la determinazione della durata deve essere effettuata non già in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218 comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca
del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, COGNOME Carmine, Rv. 280393).
Occorre perciò fare riferimento all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, mentre invece non rileva l’argomento che fa leva sulla applicazione di una pena prossima o coincidente con il minimo edittale.
A tali parametri si sono rapportati i giudici di merito, evidenziando la gravità dei fatti e l’alto tasso alcolemico, e così dimostrando di aver valutato globalmente le caratteristiche del fatto e la pericolosità specifica nella guida dimostrata dall’imputato (anche in relazione alla incolurnittà dei passeggeri trasportati).
Tasso alcolemico che il ricorrente indica prossimo alla soglia minima di cui all’art. 186, comma 2, lett. c, cod. strada (p. 5 ricorso) ma che, in realtà, se ne discosta in maniera significativa (tra 2,25 e 2,36 gr/I.).
Può dunque dirsi che la durata della sospensione della patente, seppur superiore alla media edittale, è sorretta da adeguata motivazione.
D’altra parte, la valutazione dei presupposti di cui all’art. 218 cit. pu essere operata anche complessivamente, dovendosi ribadire il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati dalla legge, assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella su discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, Rv. 268575 – 01; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Rv. 239754 – 01; Sez. 3, n. 15811 del 19/09/1990, Rv. 185876 – 01).
1.3. Il motivo proposto avverso il diniego della sospensione condizionale è inammissibile.
Secondo un costante orientamento di legittimità, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo all sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206; conf. Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, Brancaccio, Rv. 272087 – 01).
Ciò posto, i giudici di merito hanno, concordemente, incentrato la loro valutazione sulla gravità della condotta, per come è desumibile non solo dall’elevato tasso alcolemico ma anche dalla circostanza che il ricorrente si mise alla guida trasportando anche dei passeggeri.
Il ricorrente, invece, non solo non si confronta con tale consolidato orientamento, ma neppure con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a sostenere che la prognosi non può essere fondata sul solo dato relativo al tasso alcolemico, e richiamando il contenimento della pena al minimo edittale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 12 giugno 2024.