Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39869 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39869 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Castrovillari del 23 maggio, con la quale NOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.350 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), e 2 bis e 2 sexies cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi: a. inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 186, comma 2, lett. c), e 2 bis e 2 sexies, cod. strada, nonché vizio di motivazione in ordine al giudizio di affermazione della responsabilità, dovendosi ritenere che l’imputato avesse assunto delle sostanze alcoliche e dello Xanax solo a seguito del sinistro stradale e per alleviare il dolore; b. mancata assunzione di una prova decisiva, per non avere la Corte di appello disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai fini della escussione dell’imputato, impossibilitato a comparire nell’udienza di primo grado in cui era stata chiusa l’istruttoria, e dei testi a difesa, regolarmente ammessi e citati a comparire.
Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. stessi, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzat nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. I giudici del gravame del merito hanno infatti adeguatamente evidenziato la sussistenza, nel caso concreto, di tutti gli elementi costitutivi del reato contestazione. L’imputato, al momento del controlio dei Carabinieri, all’esito del sinistro stradale avvenuto per aver impegnato una rotatoria contromano, manifestava molteplici sintomi tipici dell’assunzione di sostanze alcolifte, sicché l’accertamento eseguito presso il presidio ospedaliero peraltro non oggetto di alcuna specifica censura da parte del ricorrente – evidenziava un tasso alcolemico pari a
1,74 g/I. La tesi difensiva secondo la quale l’imputato avrebbe assunto bevande alcoliche e farmaci (Xanax) soltanto dopo il sinistro, al fine di alleviare il dolore non trova alcun riscontro probatorio: sul luogo dell’incidente non è stata rinvenuta alcuna bottiglia e comunque è plausibile che il rilavato stato di alterazione sia riconducibile all’assunzione di un comune analgesico.
La linea difensiva di avere assunto sostanze alcoliche (e nel caso che ci occupa anche farmaci) dopo che la condotta di guida era cessata è assai comune nella prassi giudiziarie e in fattispecie analoghe a quelìo in esame questa Corte di legittimità ha ricordato come la circostanza vada provata, attraverso l’indicazione del luogo dove tali sostanze alcoliche siano state consumate, la constatazione della presenza in loco di bottiglie o bicchieri, l’esibizione di uno scontrino o quant’altro possa smentire l’altrimenti evidente situazione che l’interessato fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche già nel momento stesso in cui guidava ed anzi che sia stata proprio tale alterata condizione di guida a determinare l’incidente (cfr. ex multis Sez. 4, n. 4931 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285750 – 01 non massimata sul punto; Sez. 7, n. 6692 del 12/02/2020′ COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 12243 del 13/2/2018, COGNOME Rv. 272246 – 01, non massimata sul punto).
2.2. Con riguardo al secondo motivo, anch’esso manifestamente infondato, occorre ricordare che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).
Ad ogni modo, la Corte di appello ha evidenziato come il Tribunale avesse correttamente dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale senza procedere alla escussione dell’imputato, non avendo quest’ultimo addotto alcun legittimo impedimento a comparire. Inoltre, l’ordinanza di ammissione dei testi della difesa risulta essere stata successivamente revocata, avendo la stessa difesa rinunciato all’escussione del primo teste in data 14 dicembre 2023 e del secondo teste all’udienza dell’Il aprile 2024. A fronte di tali evenienze, il ricorrente non svolge alcun effettivo confronto critico, limitandosi a reiterare le medesime doglianze già prospettate con l’atto di appello.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2025