Guida in stato di ebbrezza: quando la difesa non regge, il ricorso è inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di guida in stato di ebbrezza: un ricorso basato su tesi difensive non provate e generiche è destinato a essere dichiarato inammissibile. Il caso analizzato riguarda un automobilista che, dopo aver provocato un sinistro stradale, ha tentato di giustificare l’accaduto adducendo cause esterne, senza però fornire alcuna prova a sostegno della sua versione.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver causato un incidente stradale. Nelle prime ore del mattino, intorno alle 8:45, l’uomo aveva perso il controllo del proprio veicolo, urtando un marciapiede, una palina segnaletica e un palo della pubblica illuminazione. Al momento dei fatti, le forze dell’ordine avevano riscontrato nell’automobilista un evidente stato di agitazione e un caratteristico “alito vinoso”, chiaro indizio del consumo di alcolici.
La linea difensiva si basava sull’affermazione che l’incidente fosse stato provocato da una macchia d’olio presente sull’asfalto. Tuttavia, questa tesi non ha mai trovato alcun riscontro probatorio negli atti del processo, rimanendo una mera asserzione difensiva.
La Decisione della Corte sulla guida in stato di ebbrezza
La Corte di Cassazione, investita del caso, ha esaminato il ricorso proposto dall’imputato e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito della questione, ma si è limitata a constatare la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
Con la dichiarazione di inammissibilità, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse motivata in modo logico e coerente. I giudici di merito avevano correttamente basato la loro decisione su elementi fattuali chiari e inequivocabili: la dinamica dell’incidente, lo stato di agitazione del conducente e l’alito vinoso. Questi elementi, nel loro complesso, costituivano prove sufficienti per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza.
La tesi difensiva della macchia d’olio è stata liquidata come un’ipotesi non suffragata da alcun riscontro oggettivo. In assenza di prove concrete, tale affermazione non è stata in grado di scalfire la solidità del quadro accusatorio. Anche la sussistenza dell’aggravante per aver provocato un incidente, prevista dall’articolo 186, comma 2-bis, del Codice della Strada, è stata considerata correttamente accertata e motivata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: nel processo penale, e in particolare in casi come la guida in stato di ebbrezza, non è sufficiente proporre versioni alternative dei fatti per ottenere un proscioglimento. Ogni affermazione difensiva deve essere supportata da elementi di prova concreti. Un ricorso per cassazione basato su motivi generici o su tesi fattuali già motivatamente respinte nei precedenti gradi di giudizio non ha alcuna possibilità di successo. Al contrario, espone il ricorrente a ulteriori conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che si aggiungono alla pena principale.
Perché il ricorso dell’automobilista è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati. La tesi difensiva, secondo cui l’incidente era stato causato da una macchia d’olio, non era supportata da alcuna prova e non è riuscita a confutare le motivazioni della sentenza di condanna.
Quali elementi sono stati decisivi per confermare la condanna per guida in stato di ebbrezza?
Gli elementi decisivi sono stati la dinamica dell’incidente (urto contro marciapiede, palina e palo), l’alito vinoso del conducente e il suo evidente stato di agitazione. Questi indizi, valutati nel loro complesso, sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare lo stato di alterazione alcolica.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26300 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26300 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SALERNO il 04/07/1970
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
e. •
N. 81)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente
censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e l valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di
inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente accertato e argomentato in ordine alla responsabilità del prevenuto per aver
guidato un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica (tasso di 2,51 g/1), avendo riscontrato, tramite la deposizione del verbalizzante, che l’autovettura condotta dal prevenuto aveva
urtato, intorno alle ore 8.45, contro un marciapiede, una palina segnaletica e un palo della pubblica illuminazione, ed il Gemmi aveva alito vinoso ed era in evidente stato di agitazione. Per contro, la tesi difensiva secondo cui l’incidente era stato causato da una macchia d’olio non ha trovato riscontro in atti. Quanto all’aggravante di cui al comma 2-bis dell’art. 18 cod. strada, essa è stata motivatamente ritenuta sussistente, alla luce di quanto accertato.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
liere estensore