Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39385 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Ancona, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con il primo motivo si deducono violazioni di legge (art. 186 cod. strada e 47 cod. pen.) e vizi cumulativi di motivazione per aver la Corte territoriale confermato la responsabilità dell’imputato, o comunque non derubricato la fattispecie nell’ipotesi di cui alla lettera B) del citato art. 186 c strada, in ragione del tasso alcolemico pari a 1,56 g/I, riscontrato all’esito della prima misurazione, e a 1,54 g/I, riscontrato all’esito della seconda misurazione, nonostante l’assunzione da parte del prevenuto di un medicinale con alta dose di alcol, pari al 90%, come indicato nel relativo fogliettino illustrativo (come emergente dalla sentenza civile di annullamento della sanzione amministrativa applicata allo stesso imputato). Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione per aver la Corte territoriale raddoppiato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, ex art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, in ragione dell’appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, ancorché utilizzato dal prevenuto in sostituzione del proprio veicolo sottoposto a un intervento di riparazione mecca nica.
Il ricorso è inammissibile in ragione dell’assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati pag. 3 e s. della sentenza impugnata), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 4 e ss.), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
Alle assorbenti considerazioni di cui innanzi se ne aggiungono ulteriori.
4.1 Deve difatti evidenziarsi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01).
Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto accertata la responsabilità dell’imputato considerando anche gli effetti della volontaria assunzione da parte sua del farmaco con elevata componente alcolica, emergente dal fogliettino illustrativo, valutando altresì tale circostanza, tanto in termini oggettivi (anche a fini della sussunzione nella lettera c dell’art. 186 cod. strada) quanto in termini soggettivi, in uno con gli altri elementi acquisiti al processo e sintomatici dell’ebbrezza («occhi lucidi», «alito fortemente vinoso», «andatura a zig zag» e «difficoltà ad esprimersi»).
4.2. Nei termini di cui innanzi, peraltro, i giudici di merito hanno mostrato la corretta applicazione del principio di diritto governante la materia, con il quale invece il ricorrente sostanzialmente non si confronta con conseguente manifesta infondatezza del relativo profilo di censura, per cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’elemento psicologico del reato non è escluso dall’assunzione di farmaci a elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità dell’assunzione con la circolazione stradale (ex plurimis, Sez. 4, n. 19386 del 05/04/2013, COGNOME Filippi, Rv. 255835 – 01; nello stesso senso si veda altresì Sez. 4, n. 2868 del 05/12/2019, dep. 2020, Frizzi, 278028 – 01, che, muovendo dal principio di cui innanzi ha ritenuto irrilevante, al fine di escludere l’elemento soggettivo del reato in oggetto, la circostanza che gli effetti dell’ingestione dell’alcool siano risultati prolungati nel tempo in ragione dell’assunzione di farmaci contro il diabete).
4.3. Parimenti manifestamente infondati sono i profili di ricorso che si appuntano sul confermato raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida, in quanto correttamente operato ex art. 186, comma 2, lett. c), appartenendo il veicolo a soggetto estraneo al reato e utilizzato dall’imputato, quale veicolo sostitutivo, in occasione del guasto del proprio automezzo, come confermato dal ricorrente che articola la relativa censura proprio sul presupposto dell’utilizzo del veicolo sostitutivo di veicolo fermo in officina per riparazioni. L nozione di appartenenza del veicolo di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, pur non dovendo essere intesa in senso formale, come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e concreto dominio sulla cosa, può sì assumere la forma del possesso o anche della sola detenzione purché non occasionali (ex plurimis: Sez. 1, n. 14844 del 04/02/2020, Babanicas, Rv. 279052 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara Mammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024 Il
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