Guida in stato di ebbrezza: l’assunzione di farmaci esclude la colpa?
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale in materia di guida in stato di ebbrezza: la responsabilità penale del conducente che assume farmaci. Con una recente ordinanza, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: chi si mette al volante ha il dovere assoluto di essere in condizioni di piena efficienza psicofisica, e l’eventuale assunzione di medicinali, anche se prescritti, non costituisce una scusante.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna inflitta a un automobilista sia in primo grado che in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, con una pena di otto mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due specifici motivi per contestare la sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato si basava su due argomentazioni principali:
1. Erronea applicazione della legge penale sull’elemento psicologico: Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero considerato adeguatamente la sua tesi difensiva. Egli sosteneva di aver assunto un farmaco specifico (disulfiram) per il trattamento della dipendenza da alcol, e che tale circostanza avrebbe dovuto escludere la sua colpa, ovvero l’elemento soggettivo del reato.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Il secondo motivo di doglianza riguardava il diniego, da parte della Corte d’Appello, delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Cassazione sulla guida in stato di ebbrezza
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La condanna è stata quindi confermata, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su un’analisi logica e puntuale di entrambi i motivi di ricorso, riaffermando principi consolidati in materia.
L’irrilevanza dell’assunzione di farmaci ai fini della colpa
Sul primo punto, la Corte ha smontato la tesi difensiva con tre argomenti chiari:
– Mancanza di prova dell’effettiva assunzione: La sola prescrizione medica di un farmaco non è sufficiente a dimostrare che l’imputato lo avesse effettivamente assunto.
– Inidoneità del farmaco: I giudici hanno specificato che, in ogni caso, il farmaco in questione non è idoneo a causare un aumento del tasso alcolemico nel sangue.
– Dovere di efficienza del conducente: Questo è il cuore della motivazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui ogni conducente ha l’obbligo di mettersi alla guida solo in uno stato di piena efficienza psicofisica. Ciò implica che deve tenere conto non solo dell’alcol, ma anche degli effetti di eventuali farmaci assunti. La responsabilità di valutare la propria idoneità alla guida ricade interamente su chi si mette al volante.
Il diniego delle attenuanti generiche
Anche la seconda censura è stata ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito, i quali avevano negato le attenuanti sulla base di elementi ostativi concreti: i numerosi precedenti penali dell’imputato, la particolare pericolosità della sua condotta di guida e le conseguenze che ne erano derivate. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica, puntuale e priva di vizi.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio di responsabilità per chiunque si metta alla guida. Il messaggio è inequivocabile: la guida in stato di ebbrezza è un reato la cui responsabilità non può essere elusa invocando l’assunzione di farmaci. Il dovere di prudenza impone a ogni automobilista di astenersi dalla guida se le sue condizioni psicofisiche non sono perfette, a prescindere dalla causa dell’alterazione, sia essa alcol, droghe o medicinali. Questa pronuncia serve da monito, sottolineando che la sicurezza stradale prevale su qualsiasi giustificazione personale legata a terapie farmacologiche.
L’assunzione di un farmaco può escludere la colpa per il reato di guida in stato di ebbrezza?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il conducente ha sempre l’obbligo di mettersi alla guida in uno stato di piena efficienza psicofisica. Deve quindi tenere conto degli effetti dei farmaci che assume e, se questi possono compromettere la sua idoneità, deve astenersi dal guidare. L’assunzione di un farmaco non è, di per sé, una scusante.
Perché la Corte ha negato le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di negare le attenuanti generiche a causa di elementi specifici e negativi, quali i plurimi precedenti penali del ricorrente, la pericolosità della sua condotta di guida e le conseguenze che ne sono derivate.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato “inammissibile”?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché è manifestamente infondato o perché mancano i requisiti di legge per la sua presentazione. In questo caso, la Corte ha ritenuto le argomentazioni del ricorrente così palesemente prive di fondamento da non meritare un’analisi approfondita, portando a una sua rapida reiezione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 797 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 797 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia con cui il locale Tribunale in data 27.10.2023 aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n.285.
Avverso detta sentenza l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi.
Con il primo deduce l’erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. laddove in particolare non sono state valutate le censure mosse con l’atto di appello circa la sussistenza dell’elemento psicologico del reato contestato.
Con il secondo deduce l’erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo profilo di doglianza, la sentenza impugnata, con una motivazione logica e puntuale, ha ritenuto priva di rilievo la tesi difensiva secondo cui l’assunzione del disulfiram (Antabuse) da parte dell’odierno ricorrente avrebbe escluso l’elemento soggettivo del reato, precisando che la mera prescrizione del farmaco non è indicativa della sua effettiva assunzione, che in ogni caso il farmaco de quo non è idoneo a determinare l’incremento del tasso alcolemico ematico e richiamando infine il principio secondo cui il conducente ha l’obbligo di mettersi alla guida in stato di efficienza psico fisica dovendo quindi, a tal fine, tenere conto anche degli effetti dei farmaci che assume (Sez. 4, n. 2868 del 05/12/2019, dep. 2020, Rv. 278028).
Manifestamente infondata è anche la seconda censura. Ed invero, con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di Merito, con motivazione logica e puntuale, ha’richiamato quali elementi ostativi i plurimi precedenti penali, la pericolosità della condotta di guida e le conseguenze che ne sono derivate.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
Il Consi stensore
Il Pr id