Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5556 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5556 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CATL`,NIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo quattro motivi: a. violazione di legge ed inosservanza di norme processuali con riguardo all’utilizzabilità della prova etilometrica; b. vizio di motivazione rispetto alla regolarità dell’accertamento etilometrico e del verbale redatto; c. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen.; d. violazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art.62-bis cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 15.01.2026 è stata depositata memoria nell’interesse del ricorrente a firma dell’AVV_NOTAIO con cui si insiste per l’ammissibilità del ricorso e per il suo accoglimento.
Tutti i motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione deTatto impugNOME (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il secondo motivo in questione, inoltre, è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo Lo stesso, in particolare, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga all’enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente ritenuto utilizzabili gli esiti del test alcolimetrico, precisando che tutti gli atti r all’accertamento sono stati validamente sottoscritti da personale degli agenti di
polizia di Rimini, attestandone la corretta provenienza e ufficialità. Specificamente, si è proceduto all’accertamento alcolimetrico nel momento in cui gli agenti hanno rilevato elementi sintomatici dello stato di ebbrezza dell’imputato e la sussistenza delle condizioni legittimanti l’esecuzione della prova (fol.3 della sentenza impugnata).
3.2. Quanto al secondo motivo, i giudici di secondo grado hanno adeguatamente accertato la piena efficienza e affidabilità dell’apparecchiatura utilizzata, dando atto della regolarità dei controlli periodici e dell’assenza di elementi idonei a far ritenere possibili alterazioni del funzionamento. Con riferimento al verbale redatto a seguito dell’accertamento, la Corte di appello ne ha confermato la validità, specificando che l’esecuzione del test alcolirnetrico da parte di un pubblico ufficiale diverso da quello che ha redatto il verbale rientra in una prassi consolidata, in quanto gli organi di polizia possono legittimamente av , .,alersi della strumentazione e delle risorse di altre articolazioni, trattandosi di una mera collaborazione operativa e non di un vizio idoneo a inficiare la validità dell’atto.
3.3. Quanto al terzo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. tro giustificazione nelle modalità della condotta dell’imputato, consistite nella guida in stato di ebbrezza in orario notturno all’interno di un centro cittadino. Il contest spazio-temporale, idoneo ad accrescere il grado di pericolosità della condotta, unitamente alla presenza di una chiara e immediatamente percepibile sintomatologia dello stato di ebbrezza, integra un elemento oggettivo indicativo della gravità dell’offesa al bene giuridico tutelato e della concreta pericolosità della condotta per la sicurezza della circolazione stradale, tale da rendere inapplicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131 -bis cod. pen. (foll. 4 -5 della sentenza impugnata).
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’ad, 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’wt. 131-bis cod. pen.,
giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri d cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli rite nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/209, Deplano, Rv. 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).
3.4. Quanto all’ultimo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello di Bologna ha valorizzato la condotta dell’imputato di guida in stato d’ebbrezza in orario notturno e in centro cittadino, oltreché l’assenza di elementi di segno positivo, condividendo le conclusioni del giudice di prime cure di negare tale beneficio (fol. 5 della sentenza impugnata).
Il provvedimento impugNOME appare collocarsi nell’alveo dei costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolviment dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,’ ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. U., n 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286581 – 01, 02 e 03 a pag. 48 della motivazione, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2 1:)22, Bianchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 256172-01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generich motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale; conf. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01; Sez. 3 – n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693 – 01).
Pacifico, infine, è che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo ; a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez.
4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01) e che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018 D. Rv. 275440 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2026