Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9555 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9555 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di L’Aquila indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna dal Tribunale di Pescara in ordine al reato di cui agli artt. 186, co. 2, lett. b) e co. 2-sexies, 186bis, co. 1, lett. a) e co. 3, 186 co. 2-bis, digs, 285/1992 per aver guidato, con paten conseguita da meno di tre anni, in stato di ebbrezza alcolica, procurando un inciden
L’esponente lamenta: a) violazione di legge in relazione all’erronea applicaz legge penale relativa all’attendibilità dell’etilometro; b) violazione di legge e vizi in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; c) violaz e vizio di motivazione in ordine ai mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze generiche.
I motivi di ricorso sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede d perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattes argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Gli stessi, pera manifestamente infondati in quanto deducono difetto o contraddittorietà e/o palese della motivazione, che la lettura del provvedimento impugNOME dimostra, invec esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disa probatori. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di dirit immune da vizi di legittimità.
2.1. In relazione al primo motivo di ricorso con cui ha confutato il corretto fun dell’etilomentro, la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione dell giurisprudenza; in particolare, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positi costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strument controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento succe all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere ‘iena difesa de fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità controlli, tramite l’escussione dei dirigente del reparto addetto ai controlli o l copia del libretto metrologico delretitometro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv 01).
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la Corte territ una motivazione logica e congrua con la quale sottolinea che il mancato riconoscime particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è giustificato alcolemico riscontrato (1,33 e 1,26 g/l) e dalla condotta di guida deTimputato, co
travolgimento di alcune rastrelliere per biciclette presenti sul marciapiede, nei p avrebbero potuto essere presenti RAGIONE_SOCIALE persone, dunque, con notevo’fe pericolo per incolumità.
2.3. Infine, la Corte territoriaie ha dato atto che oltre ai medesimi eleme quali ha negato fa sussistenza della causa di non punibilità, non sono emersi e deponessero per la concessione all’odierno ricorrente RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti g
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il onsiglier:e estensore
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