Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51606 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51606 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cividale del Friuli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 06/12/2022 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 06/12/2022, resa ai sensi dell’art. 444 e ss. cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha applicato a COGNOME NOME, in relazione alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992, la pena da questi concordata con il pubblico ministero (nello specifico, mesi 4 di arresto ed euro 1.100,00 di ammenda, convertiti in lavoro di pubblica utilità), disponendo inoltre, nei suoi confronti, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 2 e mesi 6.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992.
Sostiene, in specie, che con la sentenza oggetto di impugnazione è stata applicata al COGNOME la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 2 e mesi 6, in ragione della ritenuta appartenenza a terzi dell’auto con la quale fu commesso il reato, senza considerare che la stessa, seppur formalmente intestata alla moglie del predetto COGNOME NOME, era stata pagata con un finanziamento le cui rate venivano corrisposte traendo la provvista da un conto cointestato ai coniugi ed era, di fatto, in uso all’uomo, unico titolare di patente di guida.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità.
Assume segnatamente che la statuizione relativa alla disposta sanzione amministrativa risulterebbe solo apparentemente motivata, facendo esclusivo riferimento al dato formale dell’intestazione del bene, senza argomentare in alcun modo in ordine alle deduzioni difensive incentrate sulla sua effettiva appartenenza anche al COGNOME.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del d.l. n. 1 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall’art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è infondato e dev’essere, pertanto, rigettato per le ragioni che di seguito si espongono.
Privo di pregio è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992, sostenendo che la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha applicato all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida in ragione dell’appartenenza a terzi dell’auto con cui fu commesso il reato, risulterebbe illegittima in quanto non sarebbe stato considerato che tale bene, seppur intestato alla moglie dell’imputato, risultava pagato con un finanziamento le cui rate erano corrisposte con provvista tratta da un conto cointestato ai coniugi ed era, di fatto, in uso all’uomo, unico titolare di patente di guida.
Rileva preliminarmente il Collegio che la dedotta doglianza è suscettibile di valutazione in questa sede, avendo chiarito questa Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, che «È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative» (così: Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, P.G. c/Melzani, Rv. 279349-01).
Tanto premesso, è d’uopo evidenziare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non sussiste la supposta violazione di legge, atteso che la statuizione in punto di sospensione della patente di guida risulta adottata dal giudice di merito in conformità all’evocato disposto normativo.
E invero, quel che viene in rilievo, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992, è il dato formale della proprietà o della titolarità di altro diritto reale godimento sul veicolo utilizzato per commettere il reato, laddove riconducibili a terzi.
Significativo è, a tal fine, l’arresto delle Sezioni Unite della cassazione, che, investite della questione della confiscabilità di un’auto concessa in leasing, utilizzata per commettere la contravvenzione di cui trattasi, hanno avuto modo di chiarire che «La nozione di appartenenza, che presenta un significato generico proprio nella pratica comune, assume nella legislazione civile vigente un significato tecnico più specifico che a sua volta si riverbera in modo essenzialmente ricognitivo in materia penale», ulteriormente precisando che «L’orientamento giurisprudenziale consolidato fa riferimento, in sede penale, ad una nozione di appartenenza di più ampia portata rispetto al solo diritto di proprietà e che ricom prende i diritti reali di godimento e di garanzia che i terzi hanno sul bene» e precisando, infine, che «Per contro è stata esclusa, in modo prevalente, la ricomprensione nella nozione di appartenenza della semplice disponibilità giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di una fonte giuridica legittima; in altre parole, la mera utilizzazione libera, non occasionale e non temporanea del bene» (in tal senso, Sez. U. n. 14484 del 19/01/2012, P.M. in proc. Sforza e altro, Rv. 252030-01).
Quanto rimarcato rende evidente l’infondatezza dell’assunto difensivo, non assumendo rilievo, ai fini di specifico interesse, la circostanza che il veicolo utilizzato per commettere il reato, benché formalmente intestato a terzi, fosse stato pagato con provvista appartenente, in parte, al soggetto resosi autore del reato stesso.
Per altro verso, deve poi evidenziarsi che l’agitata doglianza risulta affetta da un’evidente genericità, posto che il ricorrente non ha documentato in alcun modo quanto sostenuto in merito all’avvenuto pagamento della vettura con un finanziamento i cui ratei sarebbero stati corrisposti attingendo la provvista da un conto cointestato a sé e alla coniuge.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, assumendo che la statuizione relativa alla disposta sanzione amministrativa risulterebbe solo apparentemente motivata, in quanto farebbe esclusivo riferimento al dato formale dell’intestazione del bene, senza confutare in alcun modo le deduzioni difensive.
Rileva innanzitutto il Collegio che la dedotta doglianza è suscettibile di valutazione in questa sede, avendo chiarito, da tempo, la Suprema Corte che «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., non ostando i limiti di cui all’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma» (così Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 27543501).
Tanto premesso, deve, purtuttavia, evidenziarsi che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la statuizione in punto di sanzione amministrativa accessoria risulta munita di sintetica, ma adeguata e tutt’altro illogica motivazione, con la quale, per un verso, si è giustificata la sua adozione con l’appartenenza a terzi del veicolo utilizzato per commettere il reato e, per altro verso, si è argomentata l’operata determinazione della sua durata con l’indicazione di elementi – quali il tasso alcolemico rilevato e l’orario notturno i cui ebbero a verificarsi i fatti – all’evidenza rivelatori della particolare grav della condotta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 05/10/2023