Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8545 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8545 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cona sentenza emessa il 12 giugno 2025, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia pronunciata in data 24 novembre 2023, che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1600,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2 sexies D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285 ( fatto del 17 agosto 2019).
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un primo motivo, violazione di legge per il mancato rilievo del termine di prescrizione del reato, ormai decorso; con il secondo motivo, vizio di motivazione con riferimento alla mancata prova circa la responsabilità penale a suo carico e violazione del principio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio; con il terzo motivo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, COGNOME). Attesa l’epoca del fatto (17/08/2019) e la data di pronuncia della sentenza di primo grado (24/11/2023), considerata la sospensione di 18 mesi, ne consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello e non risulta al momento decorso in ragione della nuova sospensione conseguente alla proposizione del ricorso in RAGIONE_SOCIALEzione.
Il secondo motivo motivo è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito. La Corte di appello, con argomentazioni dotate di ineccepibile forza logica, chiarisce le ragioni della inattendibilità della teste COGNOME, osservando ( pag. 11) che se la prova dell’alccoltest – cui la teste sarebbe stata a suo dire sottoposta dopo aver assunto il colluttorio – fosse stata positiva, gli operanti non avrebbero potuto affidarle la guida dell’autovettura condotta dal NOME. Inoltre, i giudici di merito motivano diffusamente e in conformità ai principi circa la piena attendibilità della deposizione del teste operante COGNOME, rilevando che il
predetto COGNOME, ufficiale di PG, non avrebbe avuto alcun plausibile motivo per omettere di dichiarare quanto avvenuto in sede di controllo e che il narrato si presentava coerente e lineare. Va ribadito che tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l’intrinseca attendibilità della testimonianza – avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonchè all’assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza – sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e ment solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità): cfr. Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017 , Rv. 272152 01;
Sez. 1 – , n. 10600 del 16/02/2024,Rv. 285922 – 01. Va inoltre rammentato che il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l’imputato risulti colpevole “oltre ogni ragionevole dubbio”, non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva una ricostruzione alternativa del fatto emersa in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale differente prospettazione sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice, il quale – come nel caso di specie abbia individuato gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta posti a base della condanna, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale (Sez.1, n.53512 del 17 luglio 2014, Rv.261600; Sez.4, n.22257 del 25 marzo 2014, Rv.259204; Sez. 3 – n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 – 04).
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dag atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Costituisce inoltre approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489;Sez. 1, Sentenza n. 39566 d el 16/02/2017 , Rv. 270986 – 01). In proposito, i giudici di merito hanno sottolineato lo scostamento dal valore minimo del tasso alcolemico; l’aver commesso il fatto lungo la Al, strada di grande scorrimento e quindi di più elevata pericolosità; l’aver trasportato una persona a bordo, e, infine, l’assenza di positivi elementi valorizzabili. Si tratta di argomentazioni esaustive, immuni da vizi logici e, come esposto, conformi ai principi.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2026
Il Consigli e estensore