Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40237 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40237 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza I 2..12…c›) condanna pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno ill5 maggio 2021 n in ordine al reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso in data 8 agosto 2018.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell’aggravante relativa all’aver provocato un incidente stradale;alla mancata concessione del attenuanti generiche e alla eccessività della pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su doglianze che si risolvono n pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Cort merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quan omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso (Sez. 2 – , n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01). Al riguardo Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua ragioni che hanno condotto al rigetto del gravame e, come noto, sfugge dall’orizzonte dell cognizione di legittimità la possibilità di procedere ad una considerazione alternativa elementi di fatto, scrutinati in sede di merito.
Ed invero, ai fini della esclusione dell’aggravante di aver provocato il sinistro stradale, in alla quale il ricorrente reitera la tesi, peraltro basata su elementi di fatto, di essere s da malore dovuto al caldo del mese di agosto, va rilevato che la motivazione, pur sintetica congrua in quanto richiama l’implausibilità della versione fornita dal ricorrente alla luce risultanze processuali, prima tra tutte l’elevato tasso alcolemico riscontrato ( 2,43 mg per ); né è manifestamente illogica la considerazione per cui in ora serale (il fatto si era ve alle 20.40) la temperatura è meno elevata che nel corso della giornata. Anche in relazione al dosimetria della pena e al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche la Corte fornisc congrua motivazione, in linea con i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di qu
Corte di legittimità, (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 – 01) sottolineando l’assenza di elementi positivi valutabili e, anzi, l’incidenza di fattori negativi quali i gravi precede dell’imputato ( rapina), indici di una personalità negativa, e le oggettive modalità del fat tutto generica, poiché non aggredisce specificamente l’articolata motivazione della sentenza impugnata, è infine la censura inerente alla irregolarità della esecuzione dell’alcoltest.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese de procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il esidente