Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15462 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15462 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a LUINO il 12/06/1959
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per l’annullamento con r nv ordine al trattamento sanzionatorio;
lette le memorie depositate dal ricorrente, che ha insistito per l’accogli dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa il 30/05/2023 dal Tribunale di Ancona, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato responsabile del reato previsto dall’art.186bis, comma 1, lett.d) e comma 3, in relazi me all’art.186, comma 2, lett.c) e dall’art.186, comma 2bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, ha rideterminato la sanzione pecuniaria – già applicata ai s( nsi dell’art.56quater della I. n.689/1981 – in C 6.050,00 di ammenda, :on conferma dell’applicazione della sanzione accessoria dell’inibizione alla g( ida nel territorio nazionale per un periodo di anni due.
La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata s illa base degli atti, rilevando che l’imputato, alla guida di un autoarticolato :on targa austriaca, aveva perso il controllo del mezzo andando a collidere coi tro due mezzi in sosta; ha esposto che il conducente, presentante evid , mti sintomi di ebbrezza alcolica, era stato sottoposto a test etilometrico al cui esito erano emersi valori positivi di 2,66 g/I dopo il primo controllo e di 2,34 g/I dopo il secondo controllo.
In ordine al primo motivo di appello, riguardante la riduzione della p ?.na al minimo edittale per effetto del concorso di attenuanti generiche preval nti sulle aggravanti, ha rilevato che il giudizio di prevalenza doveva ritenersi ion consentito alla luce dell’art.186bis, comma 3, C.d.s.; ha ritenuto ecces , la quantificazione della pena irrogata dal Tribunale applicando per ( gni giorno di detenzione (605), una pena pecuniaria sostitutiva di C 10,00, giungendo quindi alla predetta misura finale.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazi )ne NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando sei motiv di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto – ai sensi dell’art.E 06, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione degli artt.62bis e 186 his, comma 4, C.d.s..
Ha dedotto che il giudice di primo grado aveva concesso le attenuanti generiche ritenendole “non equivalenti” con le contestate aggravan :i e applicando la pena di un anno e otto mesi di arresto ed C 2.000,00 di ammenda; statuizione rispetto alla quale, in sede di formulazione dell’app elio e preso atto che (salva l’ipotesi del refuso) si fosse in presenza di un’ipc: tesi di rninusvalenza, era stata chiesta la riduzione della pena al minimo editt ale.
Ha quindi dedotto che la Corte territoriale – nel prendere atto del div eto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti ai sensi dell’art.186bis, comma 3, C.d.s. – non aveva però dato applicazion 2 al successivo comma quarto, che stabilisce le modalità di diminuzione d alla pena in caso di riconoscimento di circostanze attenuanti, calcolo non °peli ato neanche dal primo giudice.
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art. 606, commz 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza di motivazione in ordine alla sussiste ir delle circostanze aggravanti oggetto di condanna e alla loro incidenza sul calcolo della pena, in concorso con le attenuanti generiche.
Ha specificamente dedotto che al ricorrente era stata contestata, c tre all’aggravante “privilegiata” prevista dall’art.186bis, comma 3, C.d.s., an:he quella di cui all’art.186, comma 2bis, C.d.s., pure ad effetto speciale ma lon esclusa dal giudizio di comparazione, neppure chiarendo le sentenze di tre LA (31 GtA-ouw GLYPH c7 , 04 merito quale delle due fosse stata oggetto di ori+ . imc ritenendo, qui che – nel concorso di due circostanze a effetto peciale – andasse applic ato il criterio generale di cui all’art.63, comma 4, cod.pen.; deduceva quindi c he, stante l’assenza di qualsiasi criterio di calcolo, la sentenza doveva riten3r priva di motivazione in ordine alle modalità di esercizio del po ere sanzionatorio.
Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett b), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.69 cod.pen. per omesso giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e aggravante ” lon privilegiata” di cui all’art.186, comma 2bis, C.d.s..
Sul punto, ribadiva che la circostanza aggravante a effetto special di cui all’art.186, comma 2bis, C.d.s. era da intendersi soggetta a giudizi ) di comparazione sulla base del principio espresso da Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096, ritenendo che – in caso di giudizic , di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche – avrebbe dovuto es! ere escluso l’aumento per l’aggravante “non privilegiata” e, in casc di prevalenza, la diminuzione anche per la quantità di pena derivi: nte dall’aumento per l’aggravante “privilegiata”.
Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, leti .e), cod.proc.pen. – la mancanza assoluta di motivazione in ordine al giudir D di conferma delle pene principali, essendo stato richiamato il criterio pre’ ist dall’art433 cod.pen. in ordine alla sola riduzione della sanzione sostitu tiv applicata.
Ha dedotto che, in relazione alle richieste contenute nei motivi di app la Corte territoriale aveva accolto quella inerente all’indice di convers on
della pena detentiva, ma senza argomentare in ordine alla quantificazi )ne della base di calcolo, rimasta immutata nonostante l’espressa impugnazi )ne sul punto.
Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett e), cod.proc.pen. – la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla dui ata della sanzione accessoria.
Ha esposto che, con l’ultimo motivo di appello, era stata richiesta ari The la riduzione della sanzione accessoria al solo “presofferto” applicato CI alla Prefettura di Ancona con decreto del 11/03/2020, con il quale era si ata inibita la guida nel territorio nazionale per 18 mesi a decorrere dal 19/02/2020; ha dedotto che la valutazione della Corte, che aveva riter uto tale richiesta inconferente con il giudizio posto alla base della riduzione cl alla sanzione pecuniaria, era da ritenere priva di motivazione, a fronte cl alle specifiche deduzioni svolte sul punto in sede di impugnazione.
Con il sesto motivo ha chiesto, ai sensi dell’art.619 cod.proc.pen’, la rettifica della sentenza di appello in punto di computo e decorrenza cl ella sanzione accessoria.
Ha dedotto che la sentenza impugnata conteneva un obiter dic um quanto alla futura e integrale decorrenza ex novo della sanzí mie amministrativa accessoria, atteso che la sentenza aveva affermato ch ? la sanzione della inibizione alla guida avrebbe avuto efficacia ed esecuzi )ne esclusivamente in occasione di viaggi e periodi di permanenza nello St ito; di modo che non sussisteva ragione per ritenere che il periodo di presoffe rto, dalla data del ritiro della patente di guida, non dovesse essere sottratto c alla sanzione definitiva.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella qi iale ha concluso per l’annullamento con rinvio in ordine al trattarm nto sanzionatorio.
La difesa del ricorrente ha fatto pervenire memoria illustrativa r ella quale ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quanto ai primi quattro motivi.
I primi tre motivi di ricorso possono essere unitariamente esamb in quanto tutti contenenti censure in ordine alle modalità di determinaz one
del trattamento sanzionatorio (alla luce della intervenuta concessione d alle circostanze attenuanti generiche) e sono complessivamente fondati.
Ciò in quanto la sentenza della Corte di appello – con argomentaz oni che non sono integrabili neanche con riferimento alla motivazione d alla pronuncia di primo grado, pure carente in ordine ai medesimi aspetti – ha totalmente omesso di motivare in ordine all’effettiva incidenza d alle attenuanti generiche sul trattamento sanzionatorio e in ordine al giudizi ) di bilanciamento rispetto alle contestate circostanze aggravanti.
Sul punto, va premesso che l’art.186bis C.d.s., prevedente un reg me sanzionatorio speciale applicabile ad alcune categorie di soggetti (tra cui i trasportatori di cose quali l’odierno ricorrente), stabilisce al comma 3 :he «Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorr In° negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi prev ste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un t( rzo alla meta», mentre – altresì – l’art.186, comma 2bis, C.d.s. prevede :he «Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’arti ,’ olo 186-bis sono raddoppiate»; mentre l’art.186bis, comma 4, stabilisce :he «Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comrr a 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risulta , nte dall’aumento conseguente alla predetta aggravante».
Nel caso di specie, sono state contestate all’odierno ricorrente tant ) le aggravanti di cui all’art.186bis, comma 3 quanto quella di cui all’art.:186, comma 2bis, delle quali, però, solo in relazione alla prima opera il diviet ) di bilanciamento con le circostanze attenuanti evocato dalla Corte territori )1e.
Ne consegue – sulla base del predetto quadro normativo – che sare )be stato onere dei giudici di merito, attesa la ritenuta fondatezza dell’adde )ito – così come circostanziato nel capo di imputazione – e la concessione c elle attenuanti generiche, applicare il principio di diritto dettato da Sez. LI, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096, in base al quale le circoste nze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giuc izio di comparazione ai sensi dell’art. 69 cod. pen. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previarm nte sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la p ena che sarebbe inflitta – per il reato aggravato da circostanza “privilegiata” – se non ricorresse alcuna di dette circostanze; principio dal quale discend a. la conseguenza, già precedentemente affermata da questa Corte, che – in c . aso
di dedotta minusvalenza delle circostanze attenuanti all’esito del giudizi ) di bilanciamento, torna applicabile (in relazione alle aggravanti ad effi!tto speciale, quali quelle contestate nel caso di specie) la disposizione di cui all’art.63, comma 4, cod.pen., in base al quale – in caso di ricorrenza di più di una circostanza aggravante di tale tipologia – si applica solo la pna prevista per la circostanza più grave con facoltà per il giudice di aumenl are la pena finale entro il limite massimo del terzo (Sez. 5, n. 47519 del 17/09/2018, P., Rv. 274181); dovendosi altresì ritenere coerente coi i le predette conclusioni anche l’arresto successivamente espresso da Sez 2, Sentenza n. 14655 del 07/03/2024, COGNOME, Rv. 286212, per cu le attenuanti che concorrono sia con aggravanti soggette a giudizic di comparazione che con un’aggravante che non lo consente in modo asso uto (circostanza “privilegiata” o a blindatura forte) devono essere previarm nte sottoposte a tale giudizio e, ove questo si concluda con valutazioni di equivalenza, trova applicazione la pena comminata per il reato aggra ,i ato dalla circostanza “privilegiata”.
Ne consegue che i giudici di merito avrebbero dovuto procedere un giudizio di bilanciamento tra le ritenute aggravanti e le circostí nze attenuanti generiche per giungere alla determinazione della pena fin ale; mentre, pur volendo ritenere che – attraverso l’uso dell’espressione ” non equivalenti” adoperata dal Tribunale a proposito delle circostanze attenu anti generiche, si fosse giunti a un giudizio di nninusvalenza – i giudici avrebiliero dovuto comunque dare atto delle modalità di calcolo della pena, a frontc del criterio dettato dall’art.63, comma 4, cod.pen..
A tale onere il giudice di appello, pure a fronte dello specifico motik o di impugnazione inerente alla richiesta rideterminazione della pena, sì è del tutto sottratto, non essendo quindi in alcun modo deducibile dal testo r elle sentenze di merito il percorso effettivamente seguito per la determinaz one della sanzione detentiva, poi convertita ai sensi dell’art.56quater c ella 1.689/1981 e di quella pecuniaria, ravvisandosi quindi il lamentato viz o di difetto assoluto di motivazione.
Con il quarto motivo, il ricorrente ha lamentato la mancanza assc Iuta di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione, in riferim nto al motivo di appello con il quale era stata chiesta la riduzione della stesa al minimo edittale, previa richiesta di valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo è fondato.
Fermo restando quanto esposto sopra in ordine al totale difetto di esplicazione in ordine alle modalità di calcolo della pena (anche in relaz one alla quantificazione della pena base, in alcun modo indicata dai giudici di merito), la Corte territoriale ha del tutto omesso di confrontarsi cc:n il predetto motivo di impugnazione, operando un riferimento agli elerri enti previsti dall’art.133 cod.pen. solo in relazione alla rimodulazione dell’in lice pecuniario di sostituzione della pena detentiva in relazione all’art.56qu 9ter della I. n.689/1981.
Con il quinto motivo, il ricorrente ha lamentato il difetto di motivaz one in ordine alla richiesta contenuta nell’ultimo motivo di appello, con il q rale era stata richiesta la riduzione della sanzione accessoria nella sola misui a di quella già sofferta in conseguenza dell’avvenuto ritiro della patente di gi iida da parte della Prefettura di Ancona (avvenuto il 19/02/2020).
Il motivo è infondato.
Va premesso che, per gli illeciti contestati all’odierno ricorrente ? in ordine al quale è stato formulato un giudizio di responsabilità per aie, l’art.186bis, comma 5, C.d.s. stabilisce la sanzione accessoria della re3, oca della patente di guida; per cui, non essendo la patente intestata all’impu :ato stata rilasciata dallo Stato italiano, il giudice di primo grado – pur non risultando accertato il dato del rilascio da parte di uno Stato facente p3rte dell’Unione Europea – ha fatto applicazione dell’art.135, comma 5, C.d.s , in base al quale «Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno 5 :ato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, deri la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guidI3, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall’or& ano accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del li ogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emettc un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un per odo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violaz one delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applican ) le procedure del comma 5».
Ne consegue che la predetta disposizione prevede un periodo di inibizione di durata fissa, tra l’altro determinato dal giudice di primo gi ado in misura inferiore a quello di tre anni previsto in relazione all’art.185bis C.d.s.; conseguendone che alcun onere motivazionale doveva riter ersi imposto in ordine alla commisurazione della sanzione accessoria.
D
5. La rettificazione della motivazione richiesta nel sesto moti’
di impugnazione deve ritenersi assorbita e quindi rimessa al giudice del rii ivio;
rilevando che la stessa involge comunque profili discrezionali in ordinE alla decorrenza della sanzione accessoria e che sono da ritenersi incompz tibili
con gli speciali poteri attribuiti al giudice di legittimità dall’art.619, coi nma
1, cod.proc.pen., essendo stato denunciato dal ricorrente un errore di d ritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale.
6. La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio alla Cor :e di appello di Perugia, designata ai sensi dell’art.175, disp.att., cod.proc.pen.,
che provvederà quindi a determinare il trattamento sanzionatorii ) in conformità con le considerazioni predette; con dichiarazione della defini ività
in ordine all’accertamento della responsabilità penale ai sensi dell’ari .624
cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionali orlo, e rinvia, per nuovo esame, alla Corte di appello di Perugia. Visto l’ah .624 cod.proc.pen. · dichiara irrevocabile l’affermazione di responsa Alità dell’imputato.
Così deciso 1’8 aprile 2025