Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35574 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35574 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 15.01.2025, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la pronunci Tribunale di Bologna del 24.05.2024, che aveva dichiarato COGNOME NOME respons del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2 lett. b), comma 2-bis e 2-sexies C.d.S., condan pena di mesi 2 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, per aver condotto il motociclo TARGA_VEICOLO in stato di ebbrezza alcolica con tasso pari a 1,10 g/I, con l’aggravante di ave un incidente stradale e di aver commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’ deducendo, con unico motivo, contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della moti
Il ricorrente deduce che il momento in cui l’imputato fu fermato dalla P.G. e poi t tramite 118 all’Ospedale si colloca circa alle ore 4 di notte, mentre l’incidente è col fascia oraria compresa tra le ore 3 e le 3.45. Sostiene che lo stato di ubriachezza palese dalla Polizia Locale intervenuta, con alito vinoso ed eloquio tipico di persona ubriaca, e curva alcolemica fu accertata all’Ospedale tramite prelievo ematico effettuato circa al notte. Argomenta che tali elementi non dimostrerebbero che, al momento della guida, risa una o due ore prima, l’imputato fosse ubriaco, avendo assunto una bevanda alcolica so l’incidente.
Il ricorso è inammissibile in quanto tende ad introdurre, surrettiziamente, sotto form di motivazione, censure di merito volte a sollecitare una diversa valutazione delle processuali, non consentita in sede di legittimità, in presenza di una sentenza che f congrua motivazione, esente da vizi logici e giuridici.
Si richiamano a tale proposito i principi enunciati da questa Corte secondo cui il cont motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espress dell’art. 606, co. 1, lett. e), cod.proc.pen., al solo accertamento della congrui dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della nella autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammiss perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla
cui al richiamato art. 606, co I, lett e), cod.proc.pen. (Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U 24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata fornisce una esauriente e congrua motivazione elementi di responsabilità, rilevando l’inverosimiglianza della versione esposta dalla sostenuta dall’imputato al cospetto degli agenti operanti, di aver bevuto bevande alcol l’incidente.
La Corte ha inoltre valorizzato la testimonianza del teste COGNOME NOMENOME operante del Locale di Bologna, il quale all’udienza del 12.04.2024 riferiva: “…aveva mostrato un al etilico…ah, prima di tutto gli abbiamo chiesto quale poteva essere la dinamica…lui ci a o tre spiegazioni che effettivamente non ci convincevano…non avevano nessuna evidenza”.
In conclusione, i motivi prospettati si risolvono in mere doglianze in punto di fatto confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha esplicit argomentazione esente da vizi logici e giuridici le ragioni del proprio convincimento.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di co determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versam somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 30/09/2025