Guida in stato di ebbrezza: non basta dire di aver bevuto dopo l’incidente
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso di guida in stato di ebbrezza, chiarendo un punto fondamentale sulle strategie difensive: sostenere di aver assunto alcolici dopo un sinistro stradale e prima dell’arrivo dei soccorsi è una tesi che, per essere credibile, necessita di solide prove a supporto. In caso contrario, rischia di essere considerata manifestamente infondata, con conseguente inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso: Incidente e Tasso Alcolemico Elevato
Il caso riguarda un giovane automobilista condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente. L’evento si era verificato una sera di ottobre, e i successivi controlli effettuati dalle forze dell’ordine, giunte sul posto, avevano rilevato un tasso alcolemico estremamente alto: 2,11 g/l alla prima misurazione e 2,14 g/l alla seconda. Si tratta di valori che rientrano nella fascia più grave prevista dal Codice della Strada, con conseguenze penali e amministrative significative, tra cui l’arresto e la revoca della patente.
La Strategia Difensiva e il Ricorso in Cassazione
Di fronte alla condanna, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandosi su un’unica argomentazione: il proprio assistito avrebbe iniziato a bere sostanze alcoliche solo dopo l’incidente, nello stato di agitazione che ne era seguito, e prima dell’arrivo della Polizia Giudiziaria. Secondo questa tesi, al momento della guida, l’imputato non si trovava in stato di ebbrezza. Il ricorso mirava quindi a ottenere l’assoluzione per insufficienza di prove.
Le Motivazioni: la Cassazione conferma la condanna per guida in stato di ebbrezza
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per due ragioni principali: genericità e manifesta infondatezza.
In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto generico perché non si confrontava adeguatamente con le motivazioni, logiche e ben argomentate, della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già smontato la tesi difensiva, evidenziandone la totale assenza di riscontri probatori.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la tesi è stata giudicata manifestamente infondata. I giudici hanno sottolineato come le forze dell’ordine fossero intervenute sul luogo del sinistro appena 32 minuti dopo l’accaduto. Questo lasso di tempo è stato considerato “alquanto esiguo” affinché l’imputato potesse non solo trovare, ma anche assumere una quantità di alcol tale da raggiungere un tasso alcolemico superiore a 2,10 g/l. Una simile affermazione, per avere una qualche credibilità, avrebbe dovuto essere supportata da elementi concreti, che nel caso di specie mancavano del tutto.
Le Conclusioni: l’onere della prova e le conseguenze
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: nel processo penale, chi avanza una tesi alternativa e favorevole (come quella di aver bevuto dopo l’incidente) ha l’onere di fornire quantomeno un principio di prova a sostegno della propria versione dei fatti. Non si può semplicemente lanciare un’ipotesi senza alcun aggancio con la realtà processuale e sperare che venga accolta.
La pronuncia ha quindi confermato la condanna a quattro mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda, oltre alla revoca della patente. Per l’imputato, all’esito del giudizio di legittimità, si è aggiunta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di inammissibilità del ricorso.
Un automobilista può essere assolto sostenendo di aver bevuto alcolici solo dopo un incidente?
Sulla base di questa ordinanza, una simile difesa è molto difficile da sostenere. La Corte di Cassazione l’ha ritenuta infondata perché non supportata da alcuna prova, soprattutto considerando il breve tempo (32 minuti) trascorso tra l’incidente e l’arrivo della polizia. Spetta all’imputato fornire elementi concreti a supporto di tale affermazione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto non si confrontava con le motivazioni della sentenza precedente, e manifestamente infondato. La tesi difensiva è stata giudicata priva di qualsiasi riscontro probatorio e illogica rispetto alle circostanze di tempo e di luogo.
Quali sono le sanzioni per chi guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e provoca un incidente?
Come confermato in questo caso, la condanna per la fascia più grave di guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’incidente, comporta sanzioni severe. La sentenza prevedeva quattro mesi di arresto, 1.000 euro di ammenda (pena già ridotta per il rito abbreviato) e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19235 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19235 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CREMONA il 05/01/1998
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa in data 29 gennaio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Cremona, con cui l’imputato COGNOME NOME è stato condannato alla pena, ridotta per il giudizio abbrevi e condizionalmente sospesa, di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda, in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies, d. Igs. n. 28 commesso in Castelverde 1’8 ottobre 2022. Ha confermato, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Avverso tale pronuncia l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazi relativamente alla mancata assoluzione del predetto per insufficienza di prove, ai sens dell’art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il profilo doglianza si concreta in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimit perché in tutto generiche e aspecifiche. Il motivo non si confronta con la sentenz impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. In tal modo, l’impugnazio omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Il motivo risulta, altresì, manifestamente infondato, in quanto inerente ad asserito difetto della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato. Infatti, la Corte territoriale ha ben motivato circa la penale responsabilità dell’imputato, i stato di alterazione psicofisica, riconducibile ad un abuso di alcolici, è stato rileva ben due volte, dalle quali risultava un tasso alcolemico pari a 2,11 g/I nella prima e p a 2,14 g/I nella seconda misurazione. Inoltre, la tesi difensiva, secondo la quale l’imputa avrebbe assunto bevande alcoliche dopo il sinistro da lui provocato e prima dell’intervento della PG, non ha trovato alcun riscontro negli atti di causa, considerato anche il fatto i militari sono sopraggiunti in loco 32 minuti dopo l’incidente stradale, tempo alqua esiguo, affinché il COGNOME potesse trovare e assumere tali sostanze (foglio 3 del sentenza impugnata).
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13 maggio 2025
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