Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45205 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45205 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIO DE JANEIRO( BRASILE) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME GLYPH ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna di conferma della condanna del Tribunale di Modena in ordine al reato di cui all’art. 187 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Modena il 9 aprile 2017. In data 3 ottobre 2023 il ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Rilevato che il motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità degli esiti degli accertament clinici per mancato avviso all’imputato di farsi assistere da difensore di fiducia ex art. 114 disp att. cod. proc. pen., è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente’ vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coretto sotto il profilo giuridico. La Corte ha dato atto che l’avviso era stato formulato verbalmente, così come chiarito dalla testimonianza del verbalizzante ( pag 4. della sentenza impugnata), in conformità dell’orientamento per cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere dato senza formalità, non essendo, a tal fine, necessaria l’attestazione di alcuna formula sacramentale, purché lo stesso sia idoneo al raggiungimento dello scopo (Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 279958 ).
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023