Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13599 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13599 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 10/12/1988
avverso l’ordinanza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha dichiar inammissibile, per mancanza di specificità, l’appello proposto da NOME COGNOME Fiorentina avverso la sentenza resa il 10/03/2023 dal locale Tribunale, per il re cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ordinandone l’esecuzion
Avverso la prefata ordinanza ricorre l’imputata mediante il difensore che solle un unico motivo con cui lamenta la violazione dell’art. 186, comma 1, cod. stra Osserva che la guida in stato di ebbrezza è sanzionata unicamente se è comprovat che il conducente abbia movimentato il proprio mezzo in un’area pubblica o destina al pubblico.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricor dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generi essendosi esso limitato a mere formule di stile, a generici richiami di giurisprud per ribadire l’insussistenza di una condotta dinamica di guida, senza alcun confr con la motivazione dei giudici di merito, in specie del Tribunale, che avev evidenziato come l’imputata stesse dormendo all’interno dell’autovettura, ferma mezzo alla carreggiata, con il motore ancora acceso. In termini del tutto generi ricorrente sostiene che la guida in stato di ebbrezza sia sanzionabile soltanto i di guida effettiva, secondo un’interpretazione per così dire “dinamica” della st Merita, tuttavia, di essere sottolineato e ribadito come la circostanza che il cond sia fermo od in movimento non rileva, avendo la giurisprudenza di questa Corte pi volte affermato che in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fer costituisca una fase della circolazione, per cui è del tutto irrilevante, ai contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, che il veicolo con dall’imputato, risultato positivo all’alcoltest, fosse, al momento dell’effettuaz controllo, fermo ovvero in moto (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 4931 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285750; Sez. 4, n. 21057 del 25/1/2018, Ferrara, Rv. 272742 che, con riferimento al caso di un’auto in sosta su carreggiata autostradale all’ della quale veniva trovato l’imputato in stato di incoscienza ed una bottig superalcolici vuota, ha precisato che tale principio vale anche quando la ferma tramuti in una sospensione della marcia protratta nel tempo, ovvero in una sosta;
4, n. 45514 del 7/3/2013, Pin, Rv. 257695; Sez. 4, n. 37631 del 25/9/2007, Savoi Rv. 237882).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore