Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 703 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 703 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 14 marzo 2025 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Prato in data 27.6.2024 aveva dichiarato NOME colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, accertato in Prato il 18 luglio 2019, condannandola alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso detta sentenza l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce il vizio di motivazione per non avere la Corte di merito esaminato uno dei motivi di appello con cui si invocava l’assoluzione dell’imputata perché il fatto non costituisce reato o quantomeno l’applicazione dell’art. 131 bis cod.pen.
Il ricorso é manifestamente infondato.
La censura che si incentra sulla ritenuta inutillizzabilità dei risultati dell’alcoltest reitera analoga censura proposta con l’atto di appello, senza alcun confronto con la motivazione adottata dalla sentenza impugnata a riguardo.
La Corte di merito, chiamata a rispondere sul punto, ha chiarito invero, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che all’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’acoltest fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, dovendo tale onere concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l’omologazione o la revisione siano avvenute.
Ha altresì rilevato che nella specie l’imputata si é limitata a denunciare il malfunzionamento ed in ogni caso l’affermazione difensiva é del tutto generica e non si fonda su dati oggettivi, considerato che l’apparecchiatura dell’alcoltest non ha dato alcun messaggio di errore.
Quanto alla circostanza dedotta dalla difesa secondo cui il veicolo era in realtà fermo, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non rileva che il veicolo sia fermo al momento dell’effettuazione del “test” di controllo sul conducente, atteso che la “fermata” costituisce fase della circolazione. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva ritenuto configurabile la contravvenzione in un caso in cui il conducente di un veicolo era stato sottoposto ad alcoltest da agenti di polizia in un momento nel quale la vettura era in fase di “fermo tecnico”, perché uscita di
strada in conseguenza di un sinistro stradale) (Sez. 4, n.4931 del 23/01/2024, Rv. 285750).
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, I’ll novembre 2025
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