Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19495 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19495 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 14/08/1983
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
fr udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo, parziale riforma della sentenza resa il 10 maggio 2023 dal locale Tribunale, in es a giudizio abbreviato, per avere ridotto la pena inflitta, ha confermato l’affermaz di colpevolezza di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 186, commi 2-bis, 2sexies e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285.
1.1. L’odierno imputato, alla guida di una Fiat Punto (tg. TP360780), dopo ave procurato un incidente stradale per avere impattato con violenza su un’autovettur in sosta, tentava la fuga, poi interrotta dal distaccamento della ruota ante destra del mezzo. Raggiunto successivamente sul luogo, il prevenuto veniva invitato dagli operanti della iplizia municipale a sottoporsi ad accertamento alcolemico, m eludeva il controllo, immettendo nell’apparecchio una quantità d’aria insufficie per la rilevazione. Ciò nonostante, al terzo tentativo di misurazione, gli oper riuscivano a rilevare il tasso alcolemico che risultava pari a 2,46 g/I.
Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato c ha sollevato quattro motivi, con cui rispettivamente deduce:
2.1. Violazione di legge, in relazione alla mancata trasmissione delle conclusio del Procuratore generale e della mancata rinnovazione della discussione, dopo i rinvio disposto il 19.3.2024 per vizio afferente alla citazione;
2.2. GLYPH Violazione di legge in relazione all’art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen. e dell’art. 23-bis, d.l. 137/2020, per l’omessa notifica al codifensore dell’avviso di deposito del dispositivo della sentenza impugnata;
2.3. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla nullità dell sentenza per difetto di corrispondenza tra imputazione e decisione;
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata omessa motivazione relativa all’unica contravvenzione ascritta, e cioè il rifiuto dell’alco fondandosi la motivazione esclusivamente sul reato, mai contestato, di guida i stato di ebbrezza. A tale vizio farebbe diretta eco l’apparente motivazione circ ritenuta compatibilità dell’aggravante di cui al comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada, per cui è stata omessa ogni considerazione circa le ragioni difensive e c l’impossibilità di ritenere integrata tale aggravante rispetto al reato di dell’accertamento etilometrico. A tale vuoto argomentativo farebbero seguito motivazioni apparenti sulla non tenuità del fatto, sul diniego delle attenu generiche e della sospensione condizionale della pena;
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto ricorso.
4. Il 17 gennaio 2025 è pervenuta memoria di replica del difensore, avv. NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è destituito di fondamento.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché non sussiste alcun obbligo di rinnovare la discussione in ipotesi di rinvio dell’udienza di appello, lad si proceda, come nel caso di specie, con rito a trattazione scritta. Quanto requisitoria scritta del Procuratore generale della Corte di appello, la stessa peraltro si riconosce esplicitamente nel ricorso – era stata notificata all’imputa la prima udienza del 19 marzo 2024, cui aveva fatto seguito il deposito del conclusioni della difesa.
Il secondo motivo è del tutto generico perché nulla si dice in ordine all’asse codifensore (“uno dei co-difensori”), di cui non viene indicato né il nome né quand lo stesso sia stato nominato; il motivo è anche inammissibile per carenza interesse, atteso che l’avv. COGNOME ha regolarmente ricevuto la comunicazione di si tratta.
Il terzo motivo è manifestamente infondato perché già il Giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il solo reato più gra alla luce della clausola di sussidiarietà contenuta nel comma 8 dell’art. 187 c strada (“Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto… considerazione del pieno accertamento dello stato di alterazione psicofisi dell’imputato, sia alla luce dell’unico accertamento eseguito con l’etilometro, si il concorso delle circostanze sintomatiche riferite dagli agenti di polizia e conte nell’annotazione di polizia giudiziaria, utilizzabile in ragione del rito pre Nessuna violazione del diritto di difesa si è pertanto verificata, apparendo altre relativa doglianza del tutto generica.
In definitiva, non vi è stata riqualificazione, né condanna per fatto divers non contestato, ma solo perimetrazione dell’imputazione da parte del Giudice di primo grado ad un solo reato, pur potendo astrattamente i due fatti commessi concorrere ed essendo entrambi contestati.
Richiamate le considerazioni testé svolte, la doglianza riguardante l’aggravant dell’incidente stradale, di cui al quarto motivo di ricorso, è manifestame infondata, non avendo i Giudici di merito pronunciato condanna per il reato di rifiut il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche è s logicamente e congruamente giustificato, con apprezzamento non sindacabile in questa sede, in considerazione del pericolo cagionato alla circolazione, della fug
dell’aggressione nei confronti degli agenti operanti, oltre che per il preced specifico.
Deve, infine, escludersi la prescrizione del reato accertato, poiché, co affermato dalle Sezioni Unite nella recente decisione del 12.12.2024, la discipli
della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3
cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, continua essere applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, tra
quali rientra il reato oggetto del presente procedimento, commesso in data 3 giugno
2019.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente