Guida in stato di ebbrezza: quando il ricorso in Cassazione è inutile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini del proprio giudizio in materia di guida in stato di ebbrezza, chiarendo perché un ricorso basato sulla rivalutazione dei fatti sia destinato all’inammissibilità. Il caso analizzato offre spunti fondamentali per comprendere la differenza tra un vizio di motivazione e un tentativo di riesame del merito, soprattutto quando è contestata l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.
I fatti del caso e la condanna
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico rientrante nella fascia più grave prevista dal Codice della Strada. A suo carico veniva inoltre contestata l’aggravante specifica di aver causato un sinistro stradale. La difesa dell’imputato, non rassegnandosi alla doppia condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione.
I motivi del ricorso: una critica alla motivazione
Il ricorrente lamentava un presunto vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. Secondo la difesa, la sentenza impugnata sarebbe stata solo apparentemente motivata, illogica e carente nel punto cruciale dell’affermazione della responsabilità penale. In particolare, si contestava l’impossibilità di dimostrare con certezza sia la conduzione del veicolo in stato di ebbrezza da parte dell’imputato, sia il nesso causale tra la sua condotta e il verificarsi dell’incidente stradale.
L’analisi della Cassazione sulla guida in stato di ebbrezza
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che le doglianze sollevate, pur essendo formalmente presentate come un vizio di legittimità ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., miravano in realtà a una nuova valutazione dei fatti e del materiale probatorio.
La distinzione tra vizio di legittimità e riesame del merito
Il punto centrale della decisione è la netta distinzione tra il ruolo della Corte di Cassazione e quello dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza sia logica, coerente e non palesemente contraddittoria. Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano fornito una motivazione congrua e adeguata, basata su corretti criteri di inferenza e su massime di esperienza condivisibili.
La conferma dell’aggravante dell’incidente stradale
Particolarmente importante è il passaggio sull’aggravante. La Corte ha ritenuto incensurabile la decisione dei giudici di merito di attribuire la causa dell’incidente allo stato di alterazione del conducente. Tale conclusione è stata logicamente desunta dalle circostanze concrete del sinistro e dall’elevato tasso alcolemico riscontrato. La giustificazione fornita dalla Corte d’Appello è stata considerata pienamente conforme ai criteri interpretativi consolidati in materia.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando che il ricorso proposto dalla difesa non denunciava un reale vizio di motivazione, come una manifesta illogicità o una contraddittorietà, ma si limitava a prospettare una diversa lettura degli elementi di fatto. La ricostruzione della dinamica dell’incidente, l’apprezzamento delle prove e la valutazione della responsabilità dell’imputato sono attività rimesse alla competenza esclusiva dei giudici di merito. Avendo questi ultimi fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici, ogni ulteriore discussione sul fatto è preclusa in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato come l’apparato argomentativo della sentenza impugnata fosse solido e coerente, rendendo il ricorso un mero tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Le conclusioni
La decisione in esame conferma un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti. Per contestare efficacemente una condanna per guida in stato di ebbrezza, è necessario individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza, come errori logici o giuridici, e non semplicemente proporre una propria versione dei fatti. La pronuncia ribadisce inoltre che, ai fini dell’aggravante, il nesso causale tra lo stato di ebbrezza e l’incidente può essere provato anche in via logica, sulla base delle circostanze del caso e dell’elevato tasso alcolemico, senza necessità di ulteriori prove dirette.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti di un incidente in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove. Il suo compito è solo quello di verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza dei giudici di merito. Un ricorso che mira a una nuova valutazione dei fatti è dichiarato inammissibile.
Come viene provata l’aggravante dell’incidente stradale nella guida in stato di ebbrezza?
Secondo la sentenza, l’aggravante può essere provata logicamente. La corte di merito può attribuire la causa dell’incidente allo stato di alterazione del conducente desumendolo dalle circostanze del sinistro e dall’elevato tasso alcolemico riscontrato, senza che siano necessarie prove ulteriori e specifiche sul nesso causale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7192 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7192 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MOMBAROCCIO il 31/08/1963
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), 186 comma 2-bis cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; provvedimento solo apparentemente motivato; carenza, ovvero illogicità, della motivazione.
Carenza ed illogicità motivazionale in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato; impossibilità di dimostrare l’avvenuta conduzione del veicolo in stato di ebbrezza da parte dell’imputato; impossibilità di ricondurre il sinistro stradale ad una qualche condotta di guida dell’imputato.
Considerato che la sentenza impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nei motivi di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che le argomentazioni poste a fondamento della ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada risultano non meritevoli di essere censurate in questa sede, avendo la corte di merito logicamente attribuito allo stato di alterazione in cui versava il ricorrente la causa dell’incidente stradale, desumendo ciò dalle circostanze del sinistro e dall’elevato tasso alcolemico riscontrato sulla persona dell’imputato. Ritenuto che la giustificazione soddisfa i criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 4 n 54991 del 24/10/2027, Rv. 271557).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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