Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9729 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9729 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 maggio 2025, con la quale la Corte di appello di L’Aquila aveva confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 13 luglio 2023, che aveva condannato l’imputato per il reato in tema di stupefacenti a lui ascritto;
che con un primo motivo di doglianza si lamentano l’inosservanza della legge penale, sia sostanziale che procedurale, oltre che l’omessa di motivazione relativamente alla richiesta di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità presso un ente;
che, a sostegno di tale censura, la difesa ricorrente evidenzia la tempestività della richiesta – atteso che questa potrebbe essere presentata con l’atto di appello o con motivi nuovi o, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione e che, nel presente caso era stata avanzata tramite memoria difensiva depositata il giorno precedente all’udienza – nonché la legittimità della stessa in ragione del rispetto del principio di retroattività della legge favorevole;
che, con un secondo motivo di ricorso, si denunciano vizi di motivazione e di violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
che, a parere della difesa ricorrente, la motivazione fornita dalla Corte territoriale sul punto sarebbe del tutto carente, in quanto non si soffermerebbe sugli elementi prospettati dalla difesa nell’atto di appello dai quali si potrebbe agilmente desumere che la condotta oggetto del presente procedimento è isolata;
che, a dimostrazione di tale ricostruzione, la difesa evidenzia che sono state concesse la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ossia benefici che vengono concessi a soggetti incensurati e non socialmente pericolosi;
che, con memoria difensiva del 12 gennaio 2026, la difesa insiste su quanto affermato con il ricorso, sottolineando: quanto al primo motivo, che la concessione del beneficio della sospensione della pena non osta alla proposizione della richiesta di sostituzione della pena detentiva; in merito al secondo, che vanno considerate la giovane età, l’incensuratezza, le disagiate condizioni socio-economiche, l’assenza di altre pendenze giudiziarie, la modesta portata criminale del fatto e la condizione di regolarità dell’imputato nel territorio nazionale.
Considerato che il ricorso non è consentito in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo, il quale è sorretto da sufficiente e logica motivazione anche in punto di diritto e, dunque, inammissibile;
che, per quanto concerne il primo motivo, inerente all’asserita mancata pronuncia della Corte sull’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica
utilità presso un ente, si deve rilevare che il procedimento di appello è interamente regolato dalle norme introdotte dal d. Igs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) in vigore dal 30 dicembre 2022, e non dalla disciplina transitoria di cui all’art. 95 del medesimo d. Igs., secondo cui, per quanto qui rileva, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto» (Sez. 3, n. 42825 del 15/10/2024, Rv. 287219 – 01);
che, di conseguenza, la richiesta di applicazione di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata solo con l’atto di impugnazione o con motivi nuovi e, nel caso di specie, è stata avanzata con memoria difensiva il giorno precedente all’udienza, rendendosi dunque tardiva;
che, oltre a essere preclusa per tardività, la richiesta di sostituzione della pena era anche comunque inammissibile per mancata rinuncia alla sospensione condizionale, non potendo una semplice memoria difensiva, essere ritenuta implicitamente equiparabile – come vorrebbe la difesa – ad una determinazione in tal senso dell’imputato;
che, infatti, in tema di sospensione condizionale della pena, la rinuncia al beneficio ha natura di atto dispositivo che incide sull’esecuzione della pena, costituente espressione di scelte dell’imputato che travalicano i confini della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di cui all’art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili dal predetto in prima persona o dal difensore provvisto di procura speciale appositamente rilasciata;
che, dunque, la richiesta di sostituzione della pena, avanzata, in grado di appello, dal difensore privo di procura speciale, non può essere intesa come rinuncia alla già concessa sospensione condizionale della pena (ex multis, Sez. 4, n. 25152 del 20/05/2025, Rv. 288465 – 01).
che il secondo motivo di ricorso, consistente in una mera doglianza in punto di fatto, non si confronta con la sentenza impugnata, la quale ha adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando il fatto di reato per cui si procede nel suo complesso e valorizzando l’applicazione all’imputato di un trattamento sanzionatorio già mite, in mancanza di elementi positivi di giudizio;
che, in aggiunta, deve rilevarsi come, su un piano logico, il riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale non possa comportare automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
che, in definitiva, il motivo è finalizzato a sollecitare una rivalutazione della decisione della Corte territoriale in punto di fatto, come tale, preclusa in sede di legittimità.
Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.