Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9557 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. COGNOME NOME ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza del dì Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna p dal Tribunale di Monza in ordine al reato di cui agli artt. 186, co. 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, per aver guidato in stato di ebbrezza, con l’aggra provocato un incidente stradale.
L’esponente lamenta: a) violazione di legge in ordine al mancato accogliment richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’esercizio del diri violazione di legge per non aver dichiarato la nullità dell’accertamento alcolimentr senza aver dato preventivamente &l’interessato fa facoltà di farsi assistere da un di aver disatteso le risultanze della consulenza tecnica medico legale di parte; c) viola in relazione al riconoscimento delta circostanza aggravante di aver provocato un stradale; d) violazione di legge in ordine al mancato accoglimento della r proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamen di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in p consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di sono scanditi da necessaria critica analisi RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste a base del impugnata, La Corte territoriale, infatti, ha già motivatamente rigettato le richie tutti i motivi di ricorso. If ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatament motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in pun diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Quanto alla lamentata irregolarità va rammentato che è’ configurabile la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza caso in cui lo scontrino ctell’alcoltest’ oltre a riportare indicazione del tasso alco superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura ‘volume insuffici l’apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore ( ex multis Sez. 4 -n. 24914 de/ 19/02/2019, Rv. 276363 ). Non è manifestamente illogica la motivazione Corte laddove ritiene che, in assenza di segnalazioni circa errori dell’etilometr segnali di malfunzionamento, fe richieste istruttorie formulate dal ricorrente cir funzionamento deiretilometro, anche tramite perizia, fossero dei tutto esplorative tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell’avvenuto adempimento del dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolirnetrico della facoltà di fars difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di p giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla persona) at fidefaciente degli stessi (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020′ Rv. 280381-01). Nel caso l’imputato prima di essere sottoposto ad alcol-test era stato ritualmente avvisato de
farsi assistere da un difensore; circostanza che si desume Sta dal verbale di accertam sulle persone sia dal contestuale verbale di contestazioni, atti che risultano es sottoscritti dall’imputato. E’ poi del tutto avvio che l’orario di compilazione del ver RAGIONE_SOCIALE operazioni di accertamento etitometrico sia successivo rispetto alle operazioni al preliminare avviso di cui all’art. 114, disp.att. cod.proc.pen. ( sul punto, t analoga fattispecie, Sez. 4 – n. 3906 del 21/01/2020,Ballori, Rv. 278287 – 01).
Stesse considerazioni valgono quanto al riconoscimento della aggravante provocato un incidente stradale: va ribadito infatti che in tema di guida in stato d fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione c condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l’aggravante in un caso in cui il con motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di st Sez. 4 – n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 01; conf Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921 – 01.
Inoltre, il giudice di merito ha posto in essere motivazione logica e congrua so il dato oggettivo delta non scarsa entità dell’impatto pregiudizievole rispetto al dalla norma in oggetto. Infatti, nei caso di specie, il bene giuridico tutelato dal lett. c), C.d.S., è costituito dalla sicurezza della circolazione stradale dall’imputato tramite la sua condotta di guida pericolosa e sotto l’effetto di bevand
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE procedimento consegue quella ai pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024