Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 938 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 938 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SECONDO PARMENSE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della difesa del ricorrente nel senso dell’accoglimento dell’impugnazione o della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado;
RITENUTO IN FATTO
Avverso la sentenza della Corte d’appello in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Parma, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l’imputato COGNOME NOME, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada, accertati in Polesine Zibello il 12/2/2017.
Il ricorrente, in particolare, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’eccezione di nullità relativa alla violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, co. 2-bis, cod. strada, ancorché non contestata.
La Procura della Repubblica presso la Suprema Corte e la difesa dell’imputato hanno depositato conclusioni nei termini di dicati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, con conseguente impossibilità di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, pur invocata dalla difesa con le conclusioni scritte, in ragione della mancata costituzione di un valido rapporto processuale (ex plurimis: così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 23428 del 02/03/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239400, nonché in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463; in merito si veda altresì Sez. U, n. 6803 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268966, nonché, per un richiamo del principio, la recente Sez. 4, n. 32454 del 06/07/2022, COGNOME, in motivazione oltre che Sez. 4, n. 4075, del 13/01/2021, COGNOME, in motivazione).
Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha ritenuto l’eccezione di nullità tardiva in quanto proposta per la prima volta con i motivi d’appello, e, quindi, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non dedotta neanche in sede di conclusioni nell’ambito del giudizio abbreviato in primo grado, come peraltro emerge dalla disamina del relativo verbale dell’udienza di discussione in primo grado effettuata da questo Collegio in quanto consentita in ragione del dedotto error in procedendo.
Ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza in esame in quanto la Corte territoriale, con la cui motivazione, come detto, il ricorrente non si confronta, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame del tasso di gradazione alcolica, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere ; tempestivamente dedotta, a norma del combiNOME disposto degli artt. 180 e 182,
comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (ex plurimis: Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Biannchi, Rv. 263023).
Parimenti inammissibile si mostra altresì il secondo motivo di ricorso laddove deduce che erroneamente sarebbe stata ritenuta contestata la circostanza di cui al comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada, non essendovi indicazione di essa in rubrica. La Corte territoriale, con la cui motivazione il ricorrente non confro il suo dire, difatti, ha ritenuto la circostanza contestata in fatto, medi riferimento all’aver l’imputato, in stato di ebbrezza, provocato un incide stradale, così facendo altresì corretta applicazione del consolidato principio diritto per cui, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle caratteristiche, idonei a riportare nell’imputazione tutti gli elementi costitutivi fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l’adeguato esercizio del diritt difesa (ex plurimis: Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Saracino, Rv. 279335).
In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della caus inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 25 novembre 2022 silier estensore TARGA_VEICOLO Il Presidente