Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8793 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8793 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza n. 361 del 2022, emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 14/4/2022 e depositata il 16/12/2024 con la quale è stata confermata la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale monocratico di Palmi il 21/2/2019, con condanna al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all’art.187, commi 1 e 1 -bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con l’aggravante di aver cagionato un incidente stradale in cui restavano feriti più soggetti, nonché del reato di cui all’art. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Fatti commessi in Palmi l’1/08/2017.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la sussistenza di una violazione di legge in relazione all’art. 187, d.lgs. n. 285 del 1992 e all’art. 546, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., nonché la sussistenza di un vizio di motivazione.
In particolare, il ricorrente ritiene che la Corte di appello abbia rigettato il secondo motivo di gravame proposto, relativo alla richiesta di assoluzione dal reato di cui al capo 1) del capo di imputazione, adducendo una motivazione illogica e contraddittoria.
I giudici di secondo grado hanno affermato che “deve ritenersi provato che, stante l’elevato tasso tossicologico da assunzione di stupefacente riscontrato attraverso l’analisi effettuata, l’imputato si sia posto alla guida dell’autovettura e abbia condotto l’autovettura in stato di alterazione dovuto all’assunzione di cannabinoidi”. A tal riguardo, ad avviso del ricorrente, siffatta motivazione deve ritenersi censurabile nella parte in cui non specifica quando siano state effettuate le analisi tossicologiche rispetto al momento della guida; non indica gli elementi sintomatici dello stato di alterazione psico-fisica al momento del fatto; ed infine, si basa esclusivamente sul dato quantitativo delle analisi. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata violerebbe l’orientamento della Suprema Corte secondo cui, per ritenere configurabile il reato di cui all’art. 187 del d.lgs. n. 285 del 1992 non può ritenersi sufficiente la sola positività al test, dovendo piuttosto essere provato l’effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la sussistenza di una violazione di legge in relazione agli artt. 73 e 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 e all’art. 521 cod.proc.pen. per la ritenuta presenza di un vizio di correlazione tra accusa e sentenza.
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello reggina abbia erroneamente ritenuto “agevolmente superabile” il problema della divergenza tra contestazione e motivazione della sentenza di primo grado in relazione al capo 2) dell’imputazione con cui il ricorrente è chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 per aver guidato l’autoveicolo senza patente mentre era sottoposto a misura di prevenzione. Ritiene il ricorrente di essere stato condannato per il diverso reato di cui all’art. 75 dello stesso decreto legislativo (costituito dalla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale).
La motivazione della Corte territoriale secondo cui “il fatto risultante dall’istruttoria non è diverso dal fatto contestato” sarebbe, dunque, ad avviso del ricorrente, manifestamente illogica, in quanto i due reati tutelerebbero beni giuridici diversi e si caratterizzerebbero per la presenza di elementi costitutivi differenti, fra cui, in particolare, la condotta materiale (guida senza patente, il primo, violazione dell’obbligo di dimora, il secondo).
Il ricorrente ritiene che il vizio non sia sanabile in appello e determini la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen.
Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 62-bis cod.pen. in relazione alla sussistenza di un vizio di motivazione correlato alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorrente ritiene, infatti, che i giudici di seconde cure abbiano confermato il diniego delle attenuanti generiche con una motivazione solo apparente, circoscritta al solo richiamo de “la gravità dei fatti” e di “numerosi precedenti penali dell’imputato”. Il ricorrente ritiene che tale motivazione sia viziata in ragione della mancata indicazione dei precedenti penali ostativi, dell’omessa valutazione degli elementi favorevoli evidenziati dalla difesa (quali la giovane età e le condizioni familiari) ed infine della mancata considerazione in ordine al comportamento processuale dell’imputato.
Con il quàrto motivo, il ricorrentè lamenta la violazione di legge degli artt. 157, 159, 160 e 161 cod.pen. in relazione all’intervenuta prescrizione dei reati.
I fatti contestati all’imputato risalgono all1/08/2017. Trattandosi in entrambi i casi di reati contravvenzionali, il termine di prescrizione base sarebbe di quattro anni ai sensi dell’art. 157, comma 1, cod.pen.
Il ricorrente afferma che, in presenza di atti interruttivi, il termine prescrizionale debba essere aumentato di un quarto ai sensi degli artt. 160 e 161 cod.pen., arrivando quindi a 5. anni. In particolare, si sottolinea che alla
data di presentazione del ricorso (31/01/2025) entrambi i reati sarebbero ampiamente prescritti, essendo decorsi oltre 7 anni dalla loro commissione.
Si sottolinea, infatti, che i fatti commessi risalirebbero all’1/08/2017, che non risulterebbero dagli atti cause di sospensione della prescrizione e, infine, che, anche computando l’aumento massimo per gli atti interruttivi (1 anno), il termine finale di prescrizione sarebbe scaduto 1’1/08/2022.
Secondo il ricorrente, la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata può essere rilevata nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione purché sia stato validamente instaurato il rapporto processuale attraverso un ricorso ammissibile per altri motivi.
In data 23/05/2025 il ricorrente depositava memorie di replica, ai sensi dell’art. 611 cod.proc.pen., alle conclusioni proposte dal Procuratore Generale. Altresì, lo stesso, in data 28/05/2025 depositava memorie difensive ai sensi degli artt. 121 e 611 cod.proc.pen.
Il Procuratore Generale conclude chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile.
Il primo motivo di ricorso si caratterizza per la genericità delle critiche alla motivazione. Le decisioni di primo e secondo grado sono conformi e si saldano anche ove spiegano, senza alcuna lacuna logica, il costrutto probatorio da cui si deduce che il ricorrente provocava l’incidente stradale accaduto il 1/8/2017 in Palmi, in cui coinvolgeva altre due autovetture mediante una spericolata manovra azionata per sottrarsi al controllo da parte di una pattuglia della Polizia di Stato. A seguito dell’incidente le quattro persone che viaggiavano sulle due auto coinvolte nell’incidente riportavano varie lesioni.
Nel corso della perquisizione dell’auto guidata dal ricorrente, nel vano portaoggetti, veniva ritrovata canapa indiana per gr. 3,38. Le analisi evidenziano, soprattutto, che il ricorrente era sotto l’effetto di cannabinoidi, dato associato anche all’evidenza oggettiva che egli recava con sé la sostanza stupefacente. Rispetto a tale univoca ricostruzione dei fatti, le critiche esposte nel primo motivo di ricorso sono del tutto generiche, atteso che tendono a porre in dubbio una palmare evidenza senza portare specifici argomenti e senza esporre mirate osservazioni sotto il profilo di diritto. Infatti, non costituiscono i consistenti vizi di legittimità, tali da inficiare l’evidenza probatoria costituita dall’oggettività dell’incidente stradale e dall’assunzione di stupefacenti, le
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considerazioni riguardanti il momento delle analisi tossicologiche rispetto al momento della guida, ovvero l’osservazione degli elementi sintomatici dello stato di alterazione psico-fisica al momento del fatto.
Il secondo motivo di ricorso è incentrato sulla critica alla riqualificazione del fatto di aver violato l’obbligo di soggiorno in Taurianova, quale misura di prevenzione, e di essersi posto alla guida dell’auto nonostante la revoca della patente, fatto previsto dall’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte di appello, conformemente alla sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 75 d.lgs. 159 del 2011 mettendo in evidenza che non è avvenuta alcuna mutazione del fatto ascritto ed integrando la motivazione di primo grado circa l’inquadramento giuridico della violazione della misura di prevenzione.
Rispetto a tali conformi decisioni il ricorso risulta aspecifico, in quanto contesta una mera riqualificazione del fatto, che non è stato di certo ridefinito o mutato nei connotati oggettivi e soggettivi, senza esporre comunque quale sarebbe stato il vulnus per le prerogative difensive e non spiega quale sia concretamente il vizio che porterebbe alla nullità. Il motivo pertanto è inammissibile.
In relazione al terzo motivo di ricorso il Collegio osserva che la mancata concessione delle attenuanti generiche trova nel corpo della motivazione una spiegazione logica, coerente e congrua con riferimento specifico alla gravità dei fatti, ampiamente esposta nelle due conformi decisioni ove riportano la gravità dell’incidente causato per sottrarsi al controllo di polizia, con una manovra spericolata che ha messo a repentaglio la sicurezza della circolazione, arrecando lesioni a quattro persone, sotto l’effetto di stupefacenti, violando la misura di prevenzione, nonché con riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato.
Le sentenze hanno offerto unitariamente e complessivamente una salda e congrua motivazione sulla non concedibilità delle attenuanti generiche. Pertanto, non confrontandosi con specifici argomenti con gli elementi esposti circa la gravità dei fatti e la pericolosità del soggetto nelle due conformi decisioni, anche il terzo motivo è inammissibile.
Tenuto conto dell’inammissibilità del ricorso per quanto già espost il termine di prescrizione al momento della pronuncia della sentenza impugnata non era ancora decorso. I fatti si sono consumati il 1/08/2017, la sentenza di secondo grado è stata pronunciata il 14/4/2022 e quindi prima del termine prescrizionale di cinque anni del 1/08/2022. Il quarto motivo, pertanto, è inammissibile.
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t•tduc.U., va.14,
GLYPH In conclusione il Collegio dichiara inammissibile il ricorso e condann4V -EZTED al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2025
Il consigliere estensore