Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6268 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6268 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALESSANDRIA il 28/10/1970
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Torino /il 16 novembre 2023, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Alessandria / il 4 novembre 2022, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato un’auto in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, causando un incidente stradalerfatto commesso il 18 dicembre 2018.in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di arresto e di 2.000,00 euro di ammenda, condizionalmente sospesa, oltre alla revoca della patente di guida, dato atto della già riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante di cui al comma 1-bis dell’art. 187 del d. Igs. n. 285 del 1992, ha ridotto la pena a quattro mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda; con conferma nel resto.
Ricorre per la cassazione della sentenza NOME COGNOME tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo).
2.1. Con il primo motivo censura violazione di legge (art. 191 cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello di Torino utilizzato prove già dichiarate espressamente inutilizzabili dal Tribunale di Alessandria poiché assunte quando l’imputato, trovandosi in stato di detenzione, era legittimamente impedito a comparire; e ciò con precipuo riferimento alle testimonianze rese all’udienza del 29 ottobre 2021 dall’assistente della Polizia di Stato NOME COGNOME e dal medico dott.ssa NOME COGNOME. E proprio con riferimento al contributo di quest’ultima, assume il ricorrente che la Corte di appello «dichiara di essersi determinata circa la colpevolezza dell’imputato sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali della Dott.ssa COGNOME come se fossero entrambe valide, non avvedendosi che l’unica utilizzabile fosse quella resa dalla stessa nel corso dell’udienza del 14/07/2022» (così alla p. 4 del ricorso).
2.2. Con l’ulteriore motivo lamenta promiscuamente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione del principio “in dubio pro reo”, poiché l’affermazione di penale responsabilità sarebbe in contrasto con le risultanze dell’istruttoria.
Richiamato l’antefatto, cioè la chiamata di soccorso della Polizia Stradale da parte di un’automobilista che lamentava essere stato urtato da un veicolo il cui conducente non si era fermato e quanto accertato nell’immediato dalla p.g., si sottolinea criticamente che dalla visita medica effettuata in Ospedale sull’imputato non è emerso uno stato di alterazione psico-fisica e, anzi, è stata
accertata una condizione di piena lucidità e coscienza. La svalutazione di tale circostanza da parte della Corte territoriale, che tra l’altro, ha affermato che i medico che ha visitato l’imputato ha dato atto che il farmaco che risulta assunto da NOME COGNOME, cioè il Lormetazepam, ha un’emivita breve e che era passato del tempo («un discreto lasso di tempo», così alla p. 10 del ricorso) tra il fatto e la vista in ospedale, sarebbe frutto di ragionamento illogico e presuntivo, una mera petitio principii, con cui si è – ma, si stima, erroneamente – cercato di superare il fatto óggettivo, scientificamente emerso, delle buone condizioni psicofisiche dell’imputato al momento della visita medica, travisandosi quanto riferito dal medico all’udienza del 14 luglio 2022 e ad esso preferendo le mere sensazioni soggettive riferite dagli operanti siccome colte al momento dell’intervento.
Insomma, ad avviso della Difesa, «a fronte del presunto ritardo della pubblica amministrazione nell’effettuare irge,pes” , i dovuti accertamenti medici, opera un’inammissibile ragionamento presuntivo per cui, in buona sostanza, il riferito fattore del ritardo viene posto, per l’appunto in modo presuntivo, a carico dell’imputato (sic!)» (così alle pp. 10-11 del ricorso).
Infine, si sottolinea che il riferito stato confusionalè dell’imputato, oltre poter essere motivato dall’agitazione per il sinistro appena verificato, ben potrebbe essere una specifica manifestazione di carattere dell’imputato, il quale in effetti nel corso dell’esame dibattimentale, sin dalle domande introduttive sulle proprie generalità, residenza etc., si sarebbe espresso in modo impacciato, confuso ed infarcito di divagazioni e di considerazioni inconferenti ed ultronee: da ciò la possibilità che l’uomo abbia dato l’impressione agli agenti che lo hanno fermato di essere in stato confusionale, mentre era in una condizione normale.
Il Procuratore Generale.nella requisitoria scritta del 24 settembre 202í ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il processo, fissato inizialmente innanzi a Sez. 7 della S.C., con ordinanza del 29 maggio 2024 è stato restituito a Sez. 4 che il 24 ottobre 2024 ha rinviato in attesa della decisione delle Sezioni Unite, da adottarsi all’udienza del 12 dicembre 2024 quanto alla disciplina della prescrizione ex lege 23 giugno 2017, n. 103, per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che il reato, risalente al 18 dicembre 2028, non è prescritto (infatti, le Sezioni Unite della S.C. il 12 dicembre 2024 hanno affermato il
seguente principio di diritto: «Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dall’ 1 gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021»), il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
Quanto al primo motivo (con cui si sostiene che la Corte di appello avrebbe utilizzato prove già dichiarate inutilizzabili dal Tribunale di Alessandria perché assunte quando l’imputato, in stato di detenzione, era legittimamente impedito a comparire; e ciò con riferimento alle testimonianze rese all’udienza lìí L. 29 ottobre 2021 dall’operatore di p.g. COGNOME e dalla dott.ssa COGNOME), in realtà, come correttamente opina il P.G., la sentenza impugnata (alle pp. 4-5) attribuisce la descrizione degli accadimenti e di quanto constatato ad entrambi gli operanti di p.g., quindi sia a Quazzo che a Fiandri, il quale ultimo, i particolare, ha riferito sia delle condizioni in cui si presentava l’imputato, cioè stato confusionale, con occhi lucidi, pronunziando frasi sconnesse, sia degli incidenti dallo stesso poco prima provocati, avendo urtato con l’auto contro ben quattro autovetture.
Quanto, poi, al contributo conoscitivo della dottoressa COGNOME, risulta per ammissione dello stesso ricorrente che la stessa è stata sentita non soltanto il 29 ottobre 2021, quando l’imputato era ristretto, ma anche il 14 luglio 2022 ed il ricorrente non precisa, in tal senso risultando quindi il ricorso aspecifico, se le affermazioni che si ritengono inutilizzabili siano da riferire all’una o all’al audizione.
In relazione al secondo motivo (si assume che la motivazione sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica e la sentenza resa in violazione del principio “in dubio pro reo”, in quanto l’affermazione di penale responsabilità sarebbe in contrasto con le risultanze dell’istruttoria), non si apprezza la decisività delle considerazioni svolte dalla Difesa, in quanto la circostanza che l’uomo fosse lucido, vigile e ben orientato nel tempo e nello spazio dopo alcune ore non è in contrasto con le condizioni di confusione subito dopo l’impatto contro ben quattro auto riferito (quantomeno) dall’agente COGNOME fatto peraltro nemmeno negato dalla Difesa quanto alla verificazione fenomenica.
Estremamente vaga comunque la dedotta violazione del canone compendiato nel brocardo “in dubio pro reo”.
Infine, nella seconda parte del secondo motivo il ricorrente mirerebbe – ma inammissibilmente – ad introdurre nel giudizio di legittimità, peraltro con un ragionamento meramente possibilista e fondato su di un’affermazione in fatto
(che cioè il modo consueto di esprimersi dell’imputato appaia ai terzi confu l’ipotesi alternativa che si sia verificato un fraintendimento da part operanti.
Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della caus inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), a declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamen delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso il 08/01/2025.