Guida in Stato di Alterazione: Prova Sintomatica e Analisi delle Urine
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. La prova della colpevolezza non si fonda esclusivamente sui risultati delle analisi biologiche, ma può essere validamente desunta da un complesso di elementi sintomatici e circostanziali. Analizziamo questa importante decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una conducente veniva condannata in primo e secondo grado per i reati di guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione da cannabinoidi, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. La difesa della ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione, contestando in particolare la condanna per la guida sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187 del Codice della Strada). Il motivo principale del ricorso si basava sulla tesi che le analisi delle urine, pur positive, non fossero in grado di dimostrare con certezza che lo stato di alterazione fosse sussistente proprio al momento della guida, ma solo che vi fosse stata un’assunzione pregressa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi proposti non fossero altro che una riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. La decisione impugnata, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, basata su una valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori a disposizione.
Le Motivazioni: La Prova della Guida in Stato di Alterazione
Il cuore della decisione risiede nella metodologia utilizzata per accertare la guida in stato di alterazione. La Corte ha chiarito che, sebbene le analisi biologiche siano uno strumento importante, non rappresentano l’unica fonte di prova. La colpevolezza dell’imputata è stata confermata sulla base di una convergenza di più indizi gravi, precisi e concordanti.
Gli Indizi Sintomatici e Comportamentali
I giudici hanno valorizzato una serie di elementi fattuali che, nel loro insieme, dipingevano un quadro inequivocabile dello stato della conducente al momento del fatto:
1. La testimonianza dell’agente di Polizia Giudiziaria: L’agente intervenuto sul luogo dell’incidente aveva constatato un “palese stato di alterazione”, evidenziato in particolare dall’eloquio sconnesso della donna.
2. Le modalità del sinistro: L’incidente stesso era un chiaro indicatore. Il veicolo aveva urtato entrambi i lati della carreggiata, un comportamento che denotava una “evidente e grave disattenzione”, pienamente compatibile con una ridotta capacità di controllo del mezzo.
Il Valore delle Analisi Biologiche
Le analisi delle urine, che avevano rilevato la presenza di metaboliti dei cannabinoidi (THC-COOH), sono state considerate un tassello fondamentale che si integrava perfettamente con gli altri elementi. La Corte ha sottolineato due aspetti cruciali di tale accertamento:
1. Conferma di un’assunzione recente: Il test confermava un consumo non remoto di sostanze stupefacenti.
2. La significatività del dato: Il valore riscontrato era di 94, a fronte di un limite di “cut off” di 15. Un dato così elevato è stato ritenuto un ulteriore e robusto indizio a sostegno della tesi accusatoria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’accertamento del reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti non richiede necessariamente una “prova scientifica” che collochi temporalmente l’effetto della sostanza esattamente al momento della guida. La prova può legittimamente basarsi su un ragionamento inferenziale che prende in considerazione tutti gli indizi disponibili. Il comportamento del conducente, le circostanze del fatto e i dati clinici e strumentali, se letti congiuntamente, possono fornire una prova logica e completa della sussistenza del reato. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, infine, ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
È sufficiente l’esito positivo delle analisi delle urine per una condanna per guida in stato di alterazione da stupefacenti?
No, secondo la Corte non è sufficiente da solo. L’esito positivo delle analisi deve essere corroborato da altri elementi, come il comportamento del conducente (es. eloquio sconnesso) e le modalità dell’incidente, che dimostrino un effettivo stato di alterazione psicofisica al momento della guida.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare lo stato di alterazione del conducente?
La Corte ha ritenuto provato lo stato di alterazione sulla base di un complesso di indizi: 1) la testimonianza dell’agente di polizia sullo stato confusionale e l’eloquio sconnesso della conducente; 2) le modalità del sinistro, che indicavano una grave disattenzione; 3) il risultato delle analisi delle urine che mostrava una recente assunzione di cannabinoidi; 4) il valore significativamente alto (94 su un cut-off di 15) rilevato nelle analisi.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la persona che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19341 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della SALEM”) Appello di ERZI indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pron dal Tribunale di Avellino in ordine al reato di cui agli artt. 186, co. 2 lett. b, 2-bis e 2-sexies, 187 d.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, per aver guidato in stato di ebbrezza e in stato da cannabinoidi, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.
L’esponente lamenta con unico motivo vizio di violazione di legge e vizio di mot in ordine alla ritenuta responsabilità penale relativamente al reato di cui all’art.
Il motivo proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché r di profili di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giudice di merito. In particolare la Corte territoriale confuta adeguatamente l’argom non vi sarebbe prova dello stato di alterazione sta stupefacenti al momento della gui le analisi dei liquidi biologici non consentirebbero di risalire al momento dell richiamando I: 1) la testimonianza dell’agente di PG in ordine al palese stato d constatato al momento dell’intervento in loco a seguito dell’incidente, consistente sconnesso della ricorrente; 2, le modalità del sinistro, segno di evidente e grave d il veicolo aveva urtato contro ambedue i lati della strada); 3) il contestuale rile urine di THC- COOH, segno di una recente assunzione di cannabinoidi; 4) la misura sign del dato ( 94 a fronte di un cut off di 15).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il ‘presidente