Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8567 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 26 aprile 2022, ha assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 187 C.d.S. (capo B) perché il fatto non sussiste e ha rideter miNOME in mesi sette di arresto ed euro tremila di ammenda la pena in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. (capo A).
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen..
2.3. Vizio di motivazione con riferimento all’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta regolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di P.G., evidenziando che il COGNOME aveva ricevuto regolarmente l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. ed era stato accompagNOME in ospedale dagli organi di P.G. col suo consenso.
La difesa fornisce una tesi diametralmente opposta, basandosi sul contenuto della deposizione testimoniale del brig. COGNOME, della quale riporta un estratto nel ri corso, ma non allega il relativo verbale integrale né lo richiama specificamente, in violazione del principio di autosufficienza. Analogamente non allega gli atti del procedimento, dai quali emergerebbero le dedotte omissioni di avviso e di consenso al prelievo ematico.
In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. , 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 d 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme
di estrinsecazione del comportamento incrimiNOME, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, d conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.
La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione de grado di offensività della condotta, l’elevato tasso alcolemico riscontrato in occasione delle due prove e l’abuso di sostanze stupefacenti di tipo pesante e di tipo leggero.
Tali circostanze indiscutibilmente significative rientrano tra i parametri espressamente considerati dall’art. 133 cod. pen..
L’imputato si limita ad evidenziare alcuni generici dati fattuali a sé favorevoli, i quali, con argomentazioni lineari e coerenti, sono stati ritenuti irrilevanti.
Infine, va osservato che la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all’istituto dell’art. 131 bis cod. pen. apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
In ordine al terzo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli alt disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, , Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello
che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell’assenza di elementi valutabili a favore dell’indagato e dei dati fattuali indicativi dell’estrema pericolosità dell’imputato già riportate nel paragrafo precedente.
Il ricorrente si limita a sottolineare l’erroneità dell’apparato argonnentativo e a segnalare la presunta rigorosità del trattamento sanzioNOMErio, senza però chiarire gli elementi di carattere positivo che giustificherebbero la concessione delle circostanze in questione.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024.