Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39386 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39386 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
• ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Salerno, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2, lett. b, 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), ascrittogli al capo A.
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione per aver i giudici di merito: a) ritenuto provato tramite testimoni l’adempimento da parte degli agenti accertatori dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta a esame alcolimetrico dalle facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (primo motivo); b) escluso l’operatività dell’art. 131-bis cod. pen., sulla scorta di un precedente in materia di stupefacenti, senza verificare la data del fatto, e in ragione dello stato di alterazione riscontrato, nonostante l’assoluzione per la fattispecie di cui all’art. 187 cod. strada ascrittagli al capo (motivo secondo).
Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati pag. 3 della sentenza impugnata), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 3 e ss.), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
A quanto innanzi si aggiungono altri profili d’inammissibilità.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
I giudici di merito, difatti, hanno correttamente applicato il principio di diritt governante la materia, con il quale il ricorrente non si confronta, per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento (ex plurimis, Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281976 – 01), nella specie fondanti nell’urgenza di prestare i soccorsi al prevenuto e di mettere in sicurezza lo stesso kiri COGNOME e i luoghi con «ritmi frenetici» per la particolarità dell’incidente, in quanto avvenuto in ora notturna e in autostrada nonché concretizzatosi in un «testa coda» ultimato con l’auto giacente, «di traverso», sulla carreggiata dopo l’urto con il guard rail.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente non confronta il suo dire con la ratio decidendi sottesa alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01).
Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, dopo aver evidenziato la non specificità dei precedenti (ancorché uno in materia di stupefacenti), ha escluso la particolare tenuità del fatto non in ragione della mera condotta tipica integrante il reato accertato ma argomentando dalla gravità del pericolo in forza della gravità della condotta causa di incidente necessitante di urgenti interventi volti a mettere in sicurezza persone (lo stesso prevenuto) e luoghi, perché provocato in ora notturna e in autostrada nonché concretizzatosi in un «testa coda» ultimato con l’auto giacente, «di traverso», sulla carreggiata dopo l’urto con il guard nal”.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il • esidente